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delitto
di
cui
all'articolo
630
del
codice
non
fa
salva,
altresì,
l'ipotesi
in
cui
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
La
Corte
costituzionale
(Omissis)
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza
nel
giudizio
di
legittimità
costituzionale
dell’articolo
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’articolo
2,
comma
1,
del
decreto-‐legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
promosso
dal
Giudice
dell’udienza
preliminare
del
Tribunale
di
Bologna
nel
procedimento
penale
a
carico
di
C.A.
con
ordinanza
del
21
giugno
2012,
iscritta
al
n.
253
del
registro
ordinanze
2012
e
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
n.
45,
prima
serie
speciale,
dell’anno
2012.
Udito
nella
camera
di
consiglio
del
19
giugno
2013
il
Giudice
relatore
Giuseppe
Frigo.
Ritenuto
in
fatto
Con
ordinanza
del
21
giugno
2012,
il
Giudice
dell’udienza
preliminare
del
Tribunale
di
Bologna
ha
sollevato,
in
riferimento
agli
articoli
3,
13,
primo
comma,
e
27,
secondo
comma,
della
Costituzione,
questione
di
legittimità
costituzionale
dell’articolo
275,
comma
3,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’articolo
2
del
decreto-‐ legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all’articolo
630
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Il
giudice
a
quo
premette
di
dover
decidere
su
un’istanza
di
sostituzione
della
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
con
quella
degli
arresti
domiciliari,
proposta
da
una
persona
imputata,
in
concorso
con
altri,
del
delitto
di
sequestro
di
persona
a
scopo
di
estorsione
(art.
630
cod.
pen.)
e
per
esso
condannata
in
primo
grado,
nelle
forme
del
giudizio
abbreviato,
alla
pena
di
otto
anni
di
reclusione,
previa
concessione
dell’attenuante
del
fatto
di
lieve
entità,
di
cui
all’art.
311
cod.
pen.
Dalle
risultanze
processuali
sarebbe
emerso
che
la
vittima
del
sequestro
era
stata
prelevata
con
la
forza
nei
pressi
dell’abitazione
da
quattro
persone,
che
l’avevano
costretta
a
salire
su
un’autovettura.
I
sequestratori
avevano
quindi
richiesto,
tramite
telefono
cellulare,
VII.
Corte
costituzionale,
sentenza
del
3
–
18
luglio
2013,
n.
213
(Presidente
Franco
Gallo,
Redattore
Giuseppe
Frigo)
L’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
è
costituzionalmente
illegittimo
nella
parte
in
cui
-‐
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
-‐
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
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