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ultime
risultanze,
il
giudice
dovrà
valutare
gli
elementi
specifici
del
caso
concreto,
tra
i
quali
l’appartenenza
dell’agente
ad
associazioni
di
tipo
mafioso
ovvero
la
sua
estraneità
ad
esse.
Per
questi
motivi
LA
CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti
i
giudizi,
dichiara
l’illegittimità
costituzionale
dell’articolo
275,
comma
3,
secondo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
come
modificato
dall’art.
2,
comma
1,
del
decreto-‐ legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
previste
dall’articolo
416-‐bis
del
codice
penale
ovvero
al
fine
di
agevolare
l’attività
delle
associazioni
previste
dallo
stesso
articolo,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Così
deciso
in
Roma,
nella
sede
della
Corte
costituzionale,
Palazzo
della
Consulta,
il
25
marzo
2013.
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