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una
congrua
“base
statistica”
a
sostegno
della
presunzione
censurata.
Anche
sotto
questo
profilo,
dunque,
la
posizione
dell’autore
dei
delitti
commessi
avvalendosi
del
cosiddetto
“metodo
mafioso”
o
al
fine
di
agevolare
le
attività
delle
associazioni
di
tipo
mafioso,
delle
quali
egli
non
faccia
parte,
si
rivela
non
equiparabile
a
quella
dell’associato
o
del
concorrente
nella
fattispecie
associativa,
per
la
quale
la
presunzione
delineata
dall’art.
275,
comma
3,
cod.
proc.
pen.
risponde,
come
si
è
detto,
a
dati
di
esperienza
generalizzati.
Infine,
ribadendo
quanto
è
stato
già
affermato
da
questa
Corte,
deve
escludersi
che
l’inserimento
dei
delitti
commessi
avvalendosi
del
cosiddetto
“metodo
mafioso”,
o
al
fine
di
agevolare
le
attività
delle
associazioni
previste
dall’art.
416-‐bis
cod.
pen.,
tra
i
reati
indicati
dall’art.
51,
comma
3-‐bis,
cod.
proc.
pen.
sia
idoneo,
di
per
sé
solo,
a
offrire
legittimazione
costituzionale
alla
norma
in
esame:
la
disciplina
stabilita
da
tale
disposizione,
infatti,
risponde
a
«una
logica
distinta
ed
eccentrica»
rispetto
a
quella
sottesa
alle
disposizioni
sottoposte
a
scrutinio,
trattandosi
di
una
normativa
«ispirata
da
ragioni
di
opportunità
organizzativa
degli
uffici
del
pubblico
ministero,
anche
in
relazione
alla
tipicità
e
alla
qualità
delle
tecniche
di
indagine
richieste
da
taluni
reati,
ma
che
non
consentono
inferenze
in
materia
di
esigenze
cautelari,
tantomeno
al
fine
di
omologare
quelle
relative
a
tutti
procedimenti
per
i
quali
quella
deroga
è
stabilita»
(sentenza
n.
231
del
2011;
in
senso
conforme,
sentenza
n.
110
del
2012).
7.–
Deve,
pertanto,
concludersi
che
le
norme
censurate
sono
in
contrasto
sia
con
l’art.
3
Cost.,
per
l’ingiustificata
parificazione
dei
procedimenti
relativi
ai
delitti
in
questione
a
quelli
concernenti
il
delitto
di
cui
all’art.
416-‐bis
cod.
pen.
e
per
l’irrazionale
assoggettamento
ad
un
medesimo
regime
cautelare
delle
diverse
ipotesi
riconducibili
alle
due
fattispecie
in
esame;
sia
con
l’art.
13,
primo
comma,
Cost.,
quale
referente
fondamentale
del
regime
ordinario
delle
misure
cautelari
privative
della
libertà
personale;
sia,
infine,
con
l’art.
27,
secondo
comma,
Cost.,
in
quanto
attribuisce
alla
coercizione
processuale
tratti
funzionali
tipici
della
pena.
Come
è
stato
già
precisato,
ciò
che
vulnera
i
parametri
costituzionali
richiamati
non
è
la
presunzione
in
sé,
ma
il
suo
carattere
assoluto,
che
implica
una
indiscriminata
e
totale
negazione
di
rilevanza
al
principio
del
«minore
sacrificio
necessario».
La
previsione,
invece,
di
una
presunzione
solo
relativa
di
adeguatezza
della
custodia
carceraria
–
atta
a
realizzare
una
semplificazione
del
procedimento
probatorio,
suggerita
da
aspetti
ricorrenti
del
fenomeno
criminoso
considerato,
ma
comunque
superabile
da
elementi
di
segno
contrario
–
non
eccede
i
limiti
di
compatibilità
costituzionale,
rimanendo
per
tale
verso
non
censurabile
l’apprezzamento
legislativo
circa
la
ordinaria
configurabilità
di
esigenze
cautelari
nel
grado
più
intenso
(sentenze
n.
110
del
2012,
n.
331,
n.
231
e
n.
164
del
2011,
e
n.
265
del
2010).
Va,
pertanto,
dichiarata
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
275,
comma
3,
secondo
periodo,
cod.
proc.
pen.,
come
modificato
dall’art.
2,
comma
1,
del
decreto-‐ legge
23
febbraio
2009,
n.
11
(Misure
urgenti
in
materia
di
sicurezza
pubblica
e
di
contrasto
alla
violenza
sessuale,
nonché
in
tema
di
atti
persecutori),
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
23
aprile
2009,
n.
38,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
previste
dall’art.
416-‐bis
cod.
pen.
o
al
fine
di
agevolare
l’attività
delle
associazioni
previste
dallo
stesso
articolo
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva,
altresì,
l’ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Nell’apprezzamento
di
queste
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