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gratuita),
turismo
sessuale
e,
salvo
l'assenza
di
circostanze
attenuanti,
violenza
sessuale,
atti
sessuali
con
minorenne
e
violenza
sessuale
di
gruppo
–
la
possibilità
di
applicare
la
custodia
in
carcere,
salvo
che
–
attesa
la
natura
relativa
della
presunzione
per
tali
gravi
reati
–
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
o,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possano
essere
soddisfatte
con
altre
misure,
così
come
ormai
costantemente
assunto
dalla
recente
giurisprudenza
della
Corte
Costituzionale
(sentenze
nn.
265/2010,
164
e
231/2011,
110/2012,
57,
213
e
232/2013);
ricordato
in
particolare
che,
con
la
sentenza
n.
57
del
2013,
la
Corte
costituzionale
ha
nuovamente
evidenziato
che,
una
volta
riconosciuta
la
perdurante
pericolosità
dell'indagato
o
dell'imputato
del
delitto
specificamente
previsto
dall'articolo
416-‐bis
c.p.,
è
legittimo
presumere
che
solo
la
custodia
in
carcere
sia
idonea
a
contrastarla
efficacemente;
preso
atto
che
il
medesimo
articolo
6
inserisce
un
nuovo
comma
3-‐bis
all'articolo
275
al
fine
di
precisare
l'obbligo
del
giudice
–
nel
disporre
la
custodia
cautelare
in
carcere
–
di
spiegare
i
motivi
dell'eventuale
inidoneità
ad
assicurare
le
esigenze
di
cautela
degli
arresti
domiciliari
con
uso
delle
procedure
di
controllo
mediante
mezzi
elettronici
di
cui
all'articolo
275-‐bis,
comma
1);
rilevato
che
gli
articoli
6-‐bis
e
6-‐ter
sopprimono,
rispettivamente:
il
comma
1-‐ter
dell'articolo
276
c.p.p.,
ovvero
l'obbligo
da
parte
del
giudice
di
revocare
gli
arresti
domiciliari
ed
applicare
la
custodia
in
carcere
in
caso
di
trasgressione
del
divieto
di
allontanarsi
dalla
propria
abitazione;
il
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
c.p.p.,
che
preclude
al
giudice
la
concessione
degli
arresti
domiciliari
al
condannato
per
evasione
nei
cinque
anni
precedenti
al
fatto
per
il
quale
si
procede;
preso
atto
che
l'articolo
6-‐quater
novella
l'articolo
292
c.p.p.
relativo
al
contenuto
dell'ordinanza
di
custodia
cautelare
con
la
finalità
di
rafforzare
gli
obblighi
di
motivazione
da
parte
del
giudice,
prevedendo
in
particolare
che
la
mancanza
di
«autonoma
valutazione»
è
considerata
motivo
di
annullamento
dell'ordinanza
cautelare
in
sede
di
riesame
(articolo
309,
comma
9,
come
modificato
dall'articolo
8-‐bis,
comma
3);
tenuto
conto
che
l'articolo
8-‐bis
interviene
sugli
articolo
309
e
324
c.p.p.
prevedendo
in
particolare,
relativamente
al
riesame
presso
il
cd.
tribunale
della
libertà
delle
ordinanze
che
dispongono
una
misura
coercitiva,
rilevanti
modifiche
ai
commi
6,
8-‐bis,
9
e
10
e
l'inserimento
di
un
comma
9-‐bis,
esprime
PARERE
FAVOREVOLE
con
le
seguenti
osservazioni:
a)
all'articolo
6,
comma
1,
in
riferimento
al
«secondo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
c.p.p.»
valuti
la
Commissione
l'opportunità
di
inserire
dopo
le
parole:
«acquisiti
elementi»
le
seguenti:
«specifici
in
relazione
al
caso
concreto»,
così
come
affermato
dalla
Corte
costituzionale
nella
sentenza
n.
57
del
2013
e
nelle
precedenti
sentenze
richiamate
in
premessa;
b)
appare
opportuno
specificare
maggiormente
il
contenuto
dell'articolo
8-‐ quinquies.
PARERE
DELLA
V
COMMISSIONE
PERMANENTE
(Bilancio,
tesoro
e
programmazione)
NULLA
OSTA
PARERE
DELLA
XII
COMMISSIONE
PERMANENTE
(Affari
sociali)
La
XII
Commissione,
esaminato,
per
le
parti
competenza,
il
nuovo
testo
della
proposta
di
legge
n.
631
Ferranti
e
abb.
«Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personale»,
quale
risultante
dagli
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