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codice
di
procedura
penale
è
inserito
il
seguente:
«3-‐bis.
Nel
disporre
la
custodia
cautelare
in
carcere
il
giudice
deve
indicare
le
specifiche
ragioni
per
cui
ritiene
inidonea,
nel
caso
concreto,
la
misura
degli
arresti
domiciliari
con
le
procedure
di
controllo
di
cui
all'articolo
275-‐bis,
comma
1».
Art.
7.
1.
All'articolo
276
del
codice
di
procedura
penale
il
comma
1-‐ter
è
abrogato.
Art.
8.
1.
Il
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
del
codice
di
procedura
penale
è
abrogato.
Art.
9.
1.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
2.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c-‐bis),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
Art.
10.
1.
All'articolo
299,
comma
4,
del
codice
di
procedura
penale
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«o
applica
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva».
Art.
11.
1.
All'articolo
308,
comma
2,
primo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«due
mesi»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dodici
mesi».
2.
Al
comma
2
dell'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale,
il
secondo
periodo
è
soppresso.
3.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale
è
abrogato.
Art.
12.
1.
Al
comma
6,
primo
periodo,
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«e
l'imputato
può
chiedere
di
comparire
personalmente».
2.
Al
comma
8-‐bis
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«L'imputato
che
ne
abbia
fatto
richiesta
ai
sensi
del
comma
6
ha
diritto
di
comparire
personalmente».
3.
Al
comma
9
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Il
tribunale
annulla
il
provvedimento
impugnato
se
la
motivazione
manca
o
non
contiene
l'autonoma
valutazione,
a
norma
dell'articolo
292,
delle
esigenze
cautelari,
degli
indizi
e
degli
elementi
forniti
dalla
difesa».
4.
All'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
9
è
inserito
il
seguente:
«9-‐bis.
Su
richiesta
formulata
personalmente
dall'imputato
entro
due
giorni
dalla
notificazione
dell'avviso,
il
tribunale
differisce
la
data
dell'udienza
da
un
minimo
di
cinque
ad
un
massimo
di
dieci
giorni
se
vi
siano
giustificati
motivi.
In
tal
caso
il
termine
per
la
decisione
e
quello
per
il
deposito
dell'ordinanza
sono
prorogati
nella
stessa
misura».
5.
Al
comma
10
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«entro
il
termine
prescritto»
sono
inserite
le
seguenti:
«ovvero
l'ordinanza
del
tribunale
non
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione».
6.
Al
comma
7
dell'articolo
324
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«articolo
309
commi
9»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«articolo
309,
commi
9,
9-‐bis».
Art.
13.
1.
All'articolo
310,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«con
ordinanza
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione».
Art.
14.
1.
All'articolo
311,
comma
1,
primo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«il
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