Page 58 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 58
«9-‐bis.
Su
richiesta
formulata
personalmente
dall'imputato
entro
due
giorni
dalla
notificazione
dell'avviso,
il
tribunale
differisce
la
data
dell'udienza
da
un
minimo
di
cinque
ad
un
massimo
di
dieci
giorni
se
vi
siano
giustificati
motivi.
In
tal
caso
il
termine
per
la
decisione
e
quello
per
il
deposito
dell'ordinanza
sono
prorogati
nella
stessa
misura».
5.
Al
comma
10
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«entro
il
termine
prescritto»
sono
inserite
le
seguenti:
«ovvero
l'ordinanza
del
tribunale
non
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione».
6.
Al
comma
7
dell'articolo
324
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«articolo
309
commi
9»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«articolo
309,
commi
9,
9-‐bis».
Art.
13.
1.
All'articolo
310,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«con
ordinanza
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione».
Art.
14.
1.
All'articolo
311,
comma
1,
primo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«il
pubblico
ministero
che
ha
chiesto
l'applicazione
della
misura»
sono
soppresse.
2.
All'articolo
311,
comma
1,
del
codice
di
procedura
penale,
il
secondo
periodo
è
sostituito
dal
seguente:
«Il
ricorso
può
essere
proposto
anche
dal
pubblico
ministero
che
ha
richiesto
l'applicazione
della
misura,
eccetto
che
contro
la
decisione,
emessa
a
norma
dell'articolo
310,
di
conferma
del
provvedimento
che
abbia
rigettato,
o
dichiarato
inammissibile,
una
sua
richiesta».
Art.
15.
1.
All'articolo
311
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
5
è
inserito
il
seguente:
«5-‐bis.
Se
è
stata
annullata
con
rinvio,
su
ricorso
dell'imputato,
un'ordinanza
che
ha
disposto
o
confermato
la
misura
coercitiva
ai
sensi
dell'articolo
309,
comma
9,
il
giudice
decide
entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
e
l'ordinanza
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
Se
la
decisione
ovvero
il
deposito
dell'ordinanza
non
intervengono
entro
i
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
ha
disposto
la
misura
coercitiva
perde
efficacia,
salvo
che
l'esecuzione
sia
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
310,
comma
3».
58