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P. 57
Art.
6.
1.
Il
secondo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«Quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
del
codice
penale
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari.
Salvo
quanto
previsto
dal
secondo
periodo
del
presente
comma,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
del
presente
codice
nonché
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
575,
600-‐bis,
primo
comma,
600-‐ter,
escluso
il
quarto
comma,
600-‐ quinquies
e,
quando
non
ricorrano
le
circostanze
attenuanti
contemplate,
609-‐bis,
609-‐quater
e
609-‐octies
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari,
o
che,
in
relazione
al
caso
concreto,
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure
».
2.
Il
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
soppresso.
3.
Dopo
il
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
inserito
il
seguente:
«3-‐bis.
Nel
disporre
la
custodia
cautelare
in
carcere
il
giudice
deve
indicare
le
specifiche
ragioni
per
cui
ritiene
inidonea,
nel
caso
concreto,
la
misura
degli
arresti
domiciliari
con
le
procedure
di
controllo
di
cui
all'articolo
275-‐bis,
comma
1».
Art.
7.
1.
All'articolo
276
del
codice
di
procedura
penale
il
comma
1-‐ter
è
abrogato.
Art.
8.
1.
Il
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
del
codice
di
procedura
penale
è
abrogato.
Art.
9.
1.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
2.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c-‐bis),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
Art.
10.
1.
All'articolo
299,
comma
4,
del
codice
di
procedura
penale
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«o
applica
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva».
Art.
11.
1.
All'articolo
308,
comma
2,
primo
periodo,
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«due
mesi»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dodici
mesi».
2.
Al
comma
2
dell'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale,
il
secondo
periodo
è
soppresso.
3.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale
è
abrogato.
Art.
12.
1.
Al
comma
6,
primo
periodo,
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«e
l'imputato
può
chiedere
di
comparire
personalmente».
2.
Al
comma
8-‐bis
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«L'imputato
che
ne
abbia
fatto
richiesta
ai
sensi
del
comma
6
ha
diritto
di
comparire
personalmente».
3.
Al
comma
9
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Il
tribunale
annulla
il
provvedimento
impugnato
se
la
motivazione
manca
o
non
contiene
l'autonoma
valutazione,
a
norma
dell'articolo
292,
delle
esigenze
cautelari,
degli
indizi
e
degli
elementi
forniti
dalla
difesa».
4.
All'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
9
è
inserito
il
seguente:
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