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II.
Attività
nelle
commissioni
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
del
5
dicembre
2013
La
II
Commissione
permanente
(Giustizia),
il
5
dicembre
2013,
ha
deliberato
di
riferire
favorevolmente
sul
testo
della
proposta
di
legge
n.
631.
In
pari
data,
la
Commissione
ha
chiesto
di
essere
autorizzata
a
riferire
oralmente.
(Relatori:
ROSSOMANDO
e
SARRO)
Testo
della
Commissione
Art.
1.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettere
a)
e
c),
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«della
persona
sottoposta
alle
indagini
o»
sono
soppresse.
Art.
2.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
b),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale»
ed
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato
e
dalle
modalità
e
circostanze
del
fatto
per
cui
si
procede
».
Art.
3.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale»
ed
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo,
anche
in
relazione
alla
personalità
dell'imputato,
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato
e
dalle
modalità
e
circostanze
del
fatto
per
cui
si
procede».
Art.
4.
1.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«2-‐bis.
Non
può
essere
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
o
quella
degli
arresti
domiciliari
se
il
giudice
ritiene
che
con
la
sentenza
possa
essere
concessa
la
sospensione
condizionale
della
pena
o
se
ritiene
che
all'esito
del
giudizio
l'esecuzione
della
pena
possa
essere
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
656,
comma
5».
Art.
5.
1.
Il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«La
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
le
altre
misure
coercitive
o
interdittive,
anche
se
applicate
cumulativamente,
risultino
inadeguate».
Art.
6.
1.
Il
secondo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«Quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
del
codice
penale
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari.
Salvo
quanto
previsto
dal
secondo
periodo
del
presente
comma,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
del
presente
codice
nonché
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
575,
600-‐bis,
primo
comma,
600-‐ter,
escluso
il
quarto
comma,
600-‐ quinquies
e,
quando
non
ricorrano
le
circostanze
attenuanti
contemplate,
609-‐bis,
609-‐quater
e
609-‐octies
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari,
o
che,
in
relazione
al
caso
concreto,
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure
».
2.
Il
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
soppresso.
3.
Dopo
il
comma
3
dell'articolo
275
del
59