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pubblico
ministero
che
ha
chiesto
l'applicazione
della
misura»
sono
soppresse.
2.
All'articolo
311,
comma
1,
del
codice
di
procedura
penale,
il
secondo
periodo
è
sostituito
dal
seguente:
«Il
ricorso
può
essere
proposto
anche
dal
pubblico
ministero
che
ha
richiesto
l'applicazione
della
misura,
eccetto
che
contro
la
decisione,
emessa
a
norma
dell'articolo
310,
di
conferma
del
provvedimento
che
abbia
rigettato,
o
dichiarato
inammissibile,
una
sua
richiesta».
Art.
15.
1.
All'articolo
311
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
5
è
inserito
il
seguente:
«5-‐bis.
Se
è
stata
annullata
con
rinvio,
su
ricorso
dell'imputato,
un'ordinanza
che
ha
disposto
o
confermato
la
misura
coercitiva
ai
sensi
dell'articolo
309,
comma
9,
il
giudice
decide
entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
e
l'ordinanza
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
Se
la
decisione
ovvero
il
deposito
dell'ordinanza
non
intervengono
entro
i
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
ha
disposto
la
misura
coercitiva
perde
efficacia,
salvo
che
l'esecuzione
sia
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
310,
comma
3».
PARERE
DELLA
I
COMMISSIONE
PERMANENTE
(Affari
costituzionali,
della
Presidenza
del
Consiglio
e
interni)
La
I
Commissione,
esaminato
il
nuovo
testo
della
proposta
di
legge
n.
631
Ferranti
ed
abb.,
recante
«Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari»;
preso
atto
che
il
nuovo
testo
della
proposta
di
legge
n.
631
è
volto,
in
particolare,
a
limitare
l'ambito
di
applicazione
della
custodia
cautelare
in
carcere,
intervenendo
con
una
serie
di
modifiche
al
codice
di
procedura
penale;
rilevato
che
il
testo
è
riconducibile
alla
materia
«giurisdizione
e
norme
processuali;
ordinamento
civile
e
penale»,
che
rientra
nell'ambito
delle
materie
di
competenza
esclusiva
dello
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
117,
secondo
comma,
lettera
l),
della
Costituzione;
esaminato
il
nuovo
testo
in
titolo
alla
luce
di
quanto
previsto,
in
particolare,
dall'articolo
13
della
Costituzione,
in
relazione
ai
limiti
dell'inviolabilità
della
libertà
personale,
nonché
in
ordine
all'articolo
3,
riguardante
il
principio
di
uguaglianza
e
di
ragionevolezza,
e
all'articolo
27,
secondo
comma,
della
Costituzione
relativo
al
principio
di
presunzione
di
innocenza;
tenuto
conto,
in
particolare,
che
gli
articoli
4,
5
e
6
del
provvedimento
intervengono
sull'articolo
275
c.p.p.,
in
ordine
ai
criteri
di
scelta
delle
misure
cautelari,
con
la
finalità
di
escludere
sia
la
custodia
in
carcere
sia
gli
arresti
domiciliari
quando
il
giudice
ritenga
che
la
eventuale
sentenza
di
condanna
non
verrà
eseguita
in
carcere
(articolo
4),
nonché
la
possibilità
di
adottare
in
maniera
cumulativa
misure
coercitive
o
interdittive
(articolo
5);
inoltre,
l'articolo
6
–
intervenendo
sul
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
c.p.p.
–
limita
la
presunzione
di
idoneità
della
misura
carceraria
in
relazione
alla
sussistenza
di
gravi
indizi
di
colpevolezza
e
la
sussistenza
di
esigenze
cautelari
in
ordine
ai
soli
delitti
di
associazione
sovversiva
(articolo
270
c.p.),
associazione
terroristica,
anche
internazionale
(articolo
270-‐bis
c.p.)
e
associazione
mafiosa
(articolo
416-‐bis
c.p.);
rilevato
che
il
nuovo
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
c.p.p.
prevede
poi
–
in
caso
di
sussistenza
di
gravi
indizi
di
colpevolezza
e
delle
esigenze
cautelari
per
il
rimanente
catalogo
di
reati
(previsto
dalle
disposizioni
vigenti)
–
l'applicazione
di
una
clausola
di
salvaguardia,
prevedendo
–
in
ordine
ai
reati
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐ bis
e
3-‐quater,
c.p.p.
(esclusi
i
tre
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
c.p.),
per
il
reato
di
omicidio,
induzione
alla
prostituzione
minorile,
pornografia
minorile
(esclusa
la
cessione
del
materiale,
anche
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