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valutati
in
precedenza,
le
quali
sono
così
da
ritenere
inammissibili).
Correlativamente,
l'interrogatorio
del
prevenuto
che
ne
faccia
richiesta
è
obbligatorio
solo
quando
la
domanda
di
revoca
si
fondi
su
«fatti»
(non
semplicemente
«ragioni»)
nuovi.
Proceduralmente,
il
punto
di
contatto
fra
le
due
forme
di
controllo,
ex
parte
ai
sensi
dell'articolo
299
e
periodico
d'ufficio
ai
sensi
dell'articolo
299-‐bis
del
codice
di
procedura
penale,
consisterà
nella
possibilità
del
giudice
competente
di
decidere
cumulativamente
le
richieste
ex
parte
pendenti
e
la
verifica
d'ufficio.
L'articolo
8
estende
il
periodo
di
applicabilità
delle
misure
interdittive,
onde
consentire
un
più
proficuo
ricorso
a
queste
misure
quale
valida
alternativa
alle
più
drastiche
forme
detentive.
L'articolo
9
concerne,
infine,
la
disciplina
della
legge
sulla
repressione
del
traffico
di
stupefacenti.
Si
prevede
una
riduzione
del
massimo
sanzionatorio
nell'ipotesi
lieve
di
spaccio
di
stupefacenti
(comma
5
dell'articolo
73
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
309
del
1990)
in
modo
da
consentire
un
uso
più
calibrato
delle
soluzioni
cautelari.
Sebbene
si
tratti
di
una
norma
che,
diversamente
dagli
articoli
precedenti,
incide
sul
versante
del
diritto
sostanziale,
essa
non
è
eccentrica
nel
contesto
della
proposta
di
legge
alla
luce
della
frequenza
con
cui
questa
ipotesi
delittuosa
ricorre
nella
prassi
giudiziaria
cautelare.
Una
mitigazione
della
pena
per
l'ipotesi
di
cessione
di
una
modica
quantità
di
sostanza
stupefacente
dovrebbe
permettere
di
ridurre
significativamente
i
casi
quotidiani
di
applicazione
della
custodia
cautelare.
Testo
del
d.d.l.
n.
631
approvato
dalla
Commissione
Art.
1.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettere
a)
e
c),
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«della
persona
sottoposta
alle
indagini
o»
sono
soppresse.
Art.
2.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
b),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale»
ed
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato
e
dalle
modalità
e
circostanze
del
fatto
per
cui
si
procede
».
Art.
3.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale»
ed
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo,
anche
in
relazione
alla
personalità
dell'imputato,
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato
e
dalle
modalità
e
circostanze
del
fatto
per
cui
si
procede».
Art.
4.
1.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«2-‐bis.
Non
può
essere
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
o
quella
degli
arresti
domiciliari
se
il
giudice
ritiene
che
con
la
sentenza
possa
essere
concessa
la
sospensione
condizionale
della
pena
o
se
ritiene
che
all'esito
del
giudizio
l'esecuzione
della
pena
possa
essere
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
656,
comma
5».
Art.
5.
1.
Il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«La
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
le
altre
misure
coercitive
o
interdittive,
anche
se
applicate
cumulativamente,
risultino
inadeguate».
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