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III.
Attività
in
aula
Seduta
n.
134
di
lunedì
9
dicembre
2013
Discussione
della
proposta
di
legge:
Ferranti
ed
altri:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali
(A.C.
631-‐A)
e
delle
abbinate
proposte
di
legge:
Gozi
ed
altri;
Cirielli;
Brunetta
ed
altri;
Brunetta
(A.C.
980-‐1707-‐ 1807-‐1847)
(ore
10,40).
PRESIDENTE.
L'ordine
del
giorno
reca
la
discussione
della
proposta
di
legge
n. 631-‐A:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali
e
delle
abbinate
proposte
di
legge
nn. 980-‐1707-‐ 1807-‐1847.
(Discussione
sulle
linee
generali
–
A.C.
631-‐A)
PRESIDENTE.
Dichiaro
aperta
la
discussione
sulle
linee
generali.
Avverto
che
il
presidente
del
gruppo
parlamentare
del
Partito
Democratico
ne
ha
chiesto
l'ampliamento
senza
limitazioni
nelle
iscrizioni
a
parlare,
ai
sensi
dell'articolo
83,
comma
2,
del
Regolamento.
Avverto,
altresì,
che
la
II
Commissione
(Giustizia)
si
intende
autorizzata
a
riferire
oralmente.
Ha
facoltà
di
intervenire
la
relatrice,
deputata
Rossomando.
ANNA
ROSSOMANDO,
Relatore.
Signor
Presidente,
siamo
due
relatori,
quindi
usufruiremo
insieme
del
tempo,
cioè
dei
venti
minuti
concessi,
e
ci
siamo
accordati
perché
inizi
il
collega
Carlo
Sarro.
Poi
ci
discipliniamo
noi
nell'ambito
dei
venti
minuti.
PRESIDENTE.
Ha
facoltà
di
intervenire
il
relatore,
deputato
Sarro.
CARLO
SARRO,
Relatore.
Signor
Presidente,
signor
rappresentante
del
Governo,
onorevoli
colleghi,
il
provvedimento
di
cui
oggi
l'Aula
inizia
l'esame
affronta
uno
dei
temi
più
vivi,
per
così
dire,
del
dibattito
politico
e
istituzionale
che
ha
interessato
negli
ultimi
decenni
il
nostro
Paese
e
rappresenta
sicuramente,
in
tema
di
politica
legislativa
della
giustizia,
una
delle
questioni
più
delicate
proprio
per
le
tante
implicazioni
che
a
questo
tema
sono
connesse.
Il
principio
della
libertà
individuale
e
della
limitazione
delle
libertà
della
persona,
come
recita
il
nostro
codice
di
procedura
penale,
rappresentano
un
approdo
importante
nell'ordinamento
costituzionale
e
partono
da
una
visione
diametralmente
opposta
che
nel
pregresso
ordinamento
–
nell'ordinamento
fascista
e
nel
codice
Rocco
in
particolar
modo
–
assegnava
alla
misura
della
custodia
cautelare
una
natura
eminentemente
istruttoria
rendendo
pressoché
obbligatorio
il
ricorso
a
questa
misura
ogni
qual
volta
vi
erano
imputazioni
o
contestazioni
di
un
certo
tipo.
Con
l'avvento
del
regime
repubblicano
e
della
nostra
Costituzione
la
prospettiva
è
profondamente
mutata,
tant’è
vero
che
anche
nelle
più
recenti
evoluzioni
del
testo
del
codice
l'attenzione
è
stata
spostata
sul
tema
della
libertà,
non
solo
della
libertà
della
persona
ma
delle
libertà
della
persona,
quindi
tutto
ciò
che
attiene
non
solo
alla
disponibilità
della
libertà
fisica
e
dello
spazio
fisico,
per
così
dire,
ma
anche
le
libertà
che
attengono
alla
sfera
giuridica
e
quindi
le
limitazioni
che
sono
connesse,
in
particolar
modo
per
le
misure
interdittive,
alla
capacità
giuridica
di
ogni
soggetto.
Tutte
queste
limitazioni
devono
essere
amministrate
con
estrema
prudenza
e
cautela
e
purtroppo,
nonostante
il
codice
di
rito
avesse
già
introdotto
una
serie
di
limitazioni
abbastanza
stringenti
e
penetranti,
si
è
registrato
negli
ultimi
decenni,
per
ragioni
molteplici,
un
uso
non
sempre
corretto
dell'istituto
e
soprattutto,
in
taluni
casi,
è
stato
denunciato
un
vero
e
proprio
abuso
del
ricorso
alle
misure
cautelari
che
hanno
finito
per
snaturarne
la
stessa
funzione.
Mi
preme
qui
richiamare
due
circostanze
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