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fatto
che
il
reato
commesso
sia
grave
non
significa
necessariamente
che
dovrà
essere
commesso
un
nuovo
reato.
È
evidente
che
si
tratta
di
un
punto
molto
delicato
in
quanto
rischia
di
entrare
in
collisione
la
valenza
giuridica
dell'istituto
della
custodia
cautelare
in
carcere
con
la
percezione
che
la
collettività
ha
di
tale
istituto
che
viene
considerato
come
una
anticipazione
giusta
e
necessaria
di
quella
che
sarà
la
pena
definitiva
che
sarà
prevista
in
un
futuro
non
bene
precisato
dalla
sentenza
definitiva
di
condanna.
In
realtà,
si
tratta
di
una
collisione
solo
apparente.
Con
la
modifica
prevista
si
vuole
ancorare
maggiormente
alla
natura
di
misura
cautelare,
che
la
custodia
in
carcere
ha,
la
misura
in
concreto
da
adottare
in
assenza
di
condanna.
Si
vuole
unicamente
dire
che
non
è
un
criterio
in
sé
e
per
sé
la
gravità
del
reato.
Ciò
non
significa
che
chi
abbia
commesso
un
reato
grave
non
debba
poi
essere
sottoposto
alla
custodia
cautelare
né
riduce
la
possibilità
di
applicare
questo
misura.
Significa
piuttosto
che
il
giudice
dovrà
motivare
più
approfonditamente
le
ragioni
per
le
quali
sussiste
il
pericolo
di
commissione
di
nuovi
reati
senza
ricorrere
a
tautologie.
È
chiaro
che
la
commissione
di
un
grave
reato
è
il
risultato
del
convergere
di
una
serie
di
elementi
diversi
attinenti
alla
personalità
del
soggetto
e
risultanti
spesso
dalla
modalità
della
condotta
che
fanno
poi
ritenere
sussistente
il
pericolo
della
commissione
di
un
nuovo
reato.
Altra
disposizione
volta
a
circoscrivere
la
custodia
cautelare
in
carcere
a
misura
di
extrema
ratio
è
contenuta
nell'articolo
4
che
interviene
sull'articolo
275
c.p.p.
in
materia
di
scelta
delle
misure
cautelari
con
la
finalità
di
escludere
sia
la
custodia
in
carcere
che
gli
arresti
domiciliari
quando
il
giudice
ritenga
che
la
eventuale
sentenza
di
condanna
non
verrà
eseguita
in
carcere.
È
a
tale
scopo
riformulato
il
comma
2-‐bis
dell'articolo
275,
che
attualmente
prevede
il
divieto
di
applicazione
della
custodia
cautelare
quando
il
giudice
ritenga
che
con
la
sentenza
possa
concedersi
la
sospensione
condizionale
della
pena.
La
prima
novità
che
viene
introdotta
riguarda
l'applicazione
della
disposizione
che
viene
estesa
agli
arresti
domiciliari.
La
seconda
riguarda
la
previsione
di
una
ipotesi
ulteriore
rispetto
alla
sospensione
condizionale
della
pena,
in
quanto
si
prevede,
come
elemento
impeditivo
nell'applicazione
della
custodia
in
carcere,
la
prognosi
positiva
che,
all'esito
del
giudizio,
sia
possibile
sospendere
l'esecuzione
della
pena
ex
articolo
656,
comma
5,
c.p.p.
(con
concessione
di
una
misura
alternativa).
Il
testo
poi
interviene
sul
secondo
e
terzo
comma
dell'articolo
275
del
codice
di
rito,
relativi
a
reati
di
particolare
gravità
con
il
fine
di
rendere
conforme
la
formulazione
di
tali
disposizioni
con
la
copiosa
giurisprudenza
costituzionale
che
si
è
andata
a
formare
dal
2010
ad
oggi.
Si
tratta
di
una
materia
estremamente
delicata
in
quanto
tocca
reati
di
estrema
gravità
ed
afferma
principi
estremamente
delicati
quali
quello
di
presunzione
dei
presupposti
applicativi
delle
misure
cautelari
e
quello
di
meritevolezza
assoluta
della
custodia
in
carcere
rispetto
alle
altre
misure.
Nel
corso
degli
anni
si
è
assistito
ad
una
stratificazione
normativa
di
una
disposizione
che
nel
suo
contenuto
era
volto
a
fronteggiare
una
«emergenza»
a
carattere
straordinario,
quale,
segnatamente,
il
contrasto
della
criminalità
di
tipo
mafioso,
la
quale,
per
la
complessità
della
sua
struttura
e
i
durevoli
vincoli
«di
appartenenza,
radicamento
e
progettuali»
che
la
connotano,
esprime
un
elevato
coefficiente
di
pericolosità
per
i
valori
fondamentali
della
convivenza
civile
e
dell'ordine
democratico.
In
questa
prospettiva
il
legislatore
considerò,
sulla
base
di
una
presunzione
assoluta,
la
custodia
cautelare
in
carcere
come
la
misura
adeguata
da
applicare
a
coloro
che
fossero
indagati,
imputati
o
condannati
non
definitivamente
per
il
reato
di
associazione
di
stampo
mafioso
ai
sensi
dell'articolo
416-‐bis
del
codice
penale.
Per
quanto
attiene
alla
sussistenza
dei
presupposti,
cioè
alla
sussistenza
delle
esigenze
cautelari,
il
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