Page 99 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 99
legislatore
ha
proceduto
ad
una
presunzione
relativa,
che
potrebbe
essere
definita
come
una
sorta
di
inversione
dell'onere
della
prova:
non
spetta
al
giudice
dimostrare
la
sussistenza
delle
esigenze
cautelari,
bensì
spetta
alla
parte
dimostrare
che
questi,
nonostante
i
gravi
indizi
di
colpevolezza
del
reato,
non
sussistono.
Abbiamo,
quindi
due
presunzioni:
una
relativa
(sulle
esigenze
cautelari)
ed
una
assoluta
(sulla
meritevolezza
della
custodia
in
carcere).
Il
legislatore
ha
nel
corso
degli
anni
esteso
questa
disciplina
ad
una
serie
di
reati
estremamente
gravi,
ritenendo
che
la
gravità
del
reato
sia
un
dato
che
giustifichi
l'applicazione
di
una
normativa
emergenziale
ideata
per
il
contrasto
alla
criminalità
di
stampo
mafioso.
La
Corte
costituzionale
ha
poco
a
poco
smantellato
questa
stratificazione
con
riferimento
alla
presunzione
assoluta
di
meritevolezza
della
custodia
cautelare.
In
sostanza,
solo
il
reato
di
associazione
di
stampo
mafioso
giustifica
questo
tipo
di
presunzione.
È
fondamentale
chiarire
che
la
Corte
non
giustifica
questa
presunzione
sulla
base
della
gravità
del
reato
(la
gravità
giustifica
semmai
la
presunzione
relativa
che
ha
per
oggetto
le
esigenze
cautelari),
bensì
della
particolare
struttura
dell'associazione
di
stampo
mafioso
il
cui
vincolo
associativo
può
esse
interrotto
solo
dalla
custodia
in
carcere.
Questa
esigenza
di
interrompere
un
vincolo
«granitico»
non
sussiste
in
astratto
neanche
per
altri
reati
associativi
gravi,
come
ad
esempio
l'associazione
finalizzata
allo
spaccio
di
stupefacenti.
Il
testo
della
Commissione,
quindi,
rifacendosi
alla
giurisprudenza
della
Corte
Costituzionale
ha
suddiviso
i
reati
gravi
in
due
diverse
discipline:
la
prima
contenente
la
presunzione
assoluta
di
meritevolezza
della
custodia
in
carcere
e
la
presunzione
relativa
delle
esigenze
cautelari,
la
seconda
solo
quest'ultima.
Nella
prima
sono
stati
inseriti,
oltre
al
delitto
di
associazione
di
stampo
mafioso,
i
delitti
di
associazione
sovversiva
(articolo
270
c.p.)
e
di
associazione
terroristica,
anche
internazionale
(articolo
270-‐bis
c.p.).
Sul
punto
si
è
quindi
ritenuto
che
per
questi
ultimi
due
delitti
sussista
un
vincolo
associativo
tanto
forte
da
giustificare
sempre
e
comunque
la
custodia
cautelare.
Nella
seconda
disciplina
sono
stati
previsti
reati
particolarmente
gravi
che
il
legislatore
già
aveva
previsto
con
l'errore
di
prevedervi
anche
la
presunzione
assoluta
di
meritevolezza
della
custodia
cautelare.
Ora,
questa
presunzione
non
viene
più
prevista
e
rimane
unicamente
quella
relativa
alle
esigenze
cautelari.
Nella
categoria
dei
gravi
delitti
rientrano
i
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
c.p.p.
(esclusi
i
tre
di
cui
agli
artt.
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
c.p.)
nonché
i
delitti
di
omicidio,
induzione
alla
prostituzione
minorile,
pornografia
minorile
(esclusa
la
cessione
del
materiale,
anche
gratuita),
turismo
sessuale
e,
salvo
l'assenza
di
circostanze
attenuanti,
violenza
sessuale,
atti
sessuali
con
minorenne
e
violenza
sessuale
di
gruppo.
Altro
punto
fondamentale
della
proposta
di
legge
in
esame
è
il
rafforzamento
dell'obbligo
di
motivazione.
L'articolo
9
modifica
l'articolo
292
c.p.p.
relativo
al
contenuto
dell'ordinanza
di
custodia
cautelare,
con
la
finalità
di
rafforzare
gli
obblighi
di
motivazione
da
parte
del
giudice.
Le
identiche
modifiche
–
alle
lettere
c)
e
c-‐bis)
del
comma
2
–
riguardano,
infatti,
l'obbligo
di
autonoma
valutazione
da
parte
del
giudice
sia
delle
specifiche
esigenze
cautelari
e
degli
indizi
alla
base
della
misura
restrittiva
sia
delle
concrete
e
specifiche
ragioni
per
le
quali
le
indicate
esigenze
di
cautela
non
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Come
emerso
nel
corso
dell'esame
e
dell'attività
conoscitiva
svolta
dalla
Commissione
Giustizia,
il
riferimento
alla
«autonoma
valutazione»
del
giudice
mira
ad
evitare
motivazioni
delle
esigenze
cautelari
«appiattite»
su
quelle
del
PM
richiedente.
Non
è
più
consentito
al
giudice
di
richiamare
altri
atti,
per
lo
più
le
richieste
presentate
dal
pubblico
ministero.
La
mancanza
di
«autonoma
valutazione»
è
99