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Una
disposizione
che
può
essere
considerata
il
cardine
dell'intero
intervento
normativo
può
essere
considerato
l'articolo
5
che
modifica
il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale,
secondo
il
quale
la
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
ogni
altra
misura
risulti
inadeguata.
L'innovazione
consiste
nel
prevedere
la
possibilità
di
applicazione
cumulativa
di
misure
coercitive
o
interdittive.
In
questo
modo
si
valorizza
ulteriormente
il
principio
di
extrema
ratio
della
custodia
cautelare,
offrendo
al
giudice
un
più
ampio
ventaglio
di
alternative
al
carcere,
rendendo
più
concreto
il
principio
di
residualità
della
restrizione
carceraria.
Collegato
all'articolo
5
è
l'articolo
10
che
reca
un'integrazione
del
comma
4
dell'articolo
299
c.p.p.
in
base
al
quale,
nell'ipotesi
di
aggravamento
delle
esigenze
cautelari,
il
giudice,
su
richiesta
del
PM,
può
anche
applicare
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva.
Attualmente,
nel
caso
indicato,
il
giudice
può
solo
sostituire
la
misura
in
corso
con
altra
più
afflittiva
oppure
applicare
la
prima
con
modalità
più
gravi.
Proprio
per
dare
al
giudice
la
possibilità
di
ricorrere
in
maniera
adeguata
anche
a
misure
diverse
dalla
custodia
in
carcere
si
è
intervenuti
sulla
disciplina
delle
misure
interdittive.
Con
l'articolo
11,
quindi,
si
estende
da
2
mesi
a
12
mesi
il
periodo
di
possibile
applicazione
delle
misure
interdittive
da
parte
del
giudice.
Si
è
infatti
visto
che
la
limitazione
attuale
a
due
mesi
determina
spesso
l'esigenza
del
giudice
di
dover
ricorrere
alla
custodia
cautelare
in
carcere.
Considerato
il
nuovo
termine
di
durata
si
è
soppressa
l'attuale
possibilità
di
disporne
la
rinnovazione
(oltre
i
2
mesi)
quando
le
misure
siano
disposte
per
esigenze
probatorie.
Per
ragioni
di
coordinamento
si
è
abrogato
il
comma
2-‐bis
(aggiunto
all'articolo
308
dall'articolo
1,
comma
78,
della
cd.
legge
anticorruzione
n. 190
del
2012)
che
ha
esteso
da
2
a
6
mesi
l'efficacia
delle
misure
interdittive
nel
caso
si
proceda
per
numerosi,
specifici
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione.
Si
è
poi
intervenuti
agli
articoli
2
e
3
anche
sui
criteri
applicativi
delle
misure
cautelari,
relativi
al
pericolo
di
fuga
ed
alla
reiterazione
dei
reati
con
l'obiettivo
di
rendere
più
rigoroso
l'accertamento
delle
due
esigenze
cautelari.
Tanto
il
pericolo
di
fuga
che
quello
della
commissione
di
nuovi
reati
debbono
essere
non
solo
concreti,
ma
anche
attuali.
Ciò
comporta
una
valutazione
ancora
più
rigorosa
del
pericolo
in
quanto
dovranno
essere
motivate
le
ragioni
per
le
quali
il
pericolo
deve
essere
attuale
in
ogni
momento
applicativo
della
misura
cautelare
e
quindi
non
solo
nel
momento
applicativo
iniziale.
Si
potrebbe
dire
che
ciò
che
è
concreto
deve
essere
anche
attuale
considerato
che
i
criteri
delle
misure
cautelari
devono
essere
interpretati
in
maniera
estremamente
rigorosa
in
quanto
coinvolgono
a
diversi
livelli
la
libertà
dell'individuo,
ma
si
è
visto
che
non
è
così
nei
fatti.
In
alcuni
casi,
le
innovazioni
legislative
oltre
ad
avere
una
portata
normativa
hanno
anche
un
significato
di
messaggio
diretto
a
chi
è
chiamato
ad
applicare
poi
la
nuova
norma.
In
questo
caso
il
messaggio
è
quello
di
ricordarsi
che
devono
realmente
sussistere
le
esigenze
cautelari
e
non
essere
una
mera
ipotesi
astratta.
Inoltre,
gli
elementi
da
cui
desumere
la
concretezza
e
l'attualità
del
pericolo
non
possono
essere
desunti
semplicemente
dalla
gravità
e
dalle
modalità
del
reato
per
cui
si
procede,
come
del
resto
ripete
da
tempo
la
stessa
giurisprudenza
della
Corte
Europea
dei
diritti
umani.
Nel
caso
del
pericolo
di
fuga
la
concretezza
ed
attualità
del
pericolo
potranno
essere
desunti
da
una
serie
di
elementi,
come
la
personalità
dell'accusato,
i
comportamenti
pregressi
e
contestuali
alla
commissione
del
reato
e
i
precedenti,
la
presenza
di
connessioni
con
uno
Stato
estero
e/o
la
mancanza
di
connessioni
con
lo
Stato
italiano,
alla
luce
dei
quali
risulti
la
chiara
propensione
dell'individuo
a
sottrarsi
alla
giustizia.
Lo
stesso
discorso
vale
per
il
pericolo
di
commissione
di
nuovi
reati:
il
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