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seguito
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
per
il
motivo
che
la
violazione
controversa
risulta
da
un'interpretazione
delle
norme
giuridiche
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
operate
da
tale
organo
giurisdizionale».
La
Corte
ha
osservato
che
«Il
diritto
comunitario
osta
altresì
ad
una
legislazione
nazionale
che
limiti
la
sussistenza
di
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
ove
una
tale
limitazione
conducesse
ad
escludere
la
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
in
altri
casi
in
cui
sia
stata
commessa
una
violazione
manifesta
del
diritto
vigente,
quale
precisata
ai
punti
53-‐56
della
sentenza
30
settembre
2003,
causa
C-‐ 224/01,
Köbler».
Alla
luce
della
sentenza
da
ultimo
indicata,
al
fine
di
determinare
se
questa
condizione
sia
soddisfatta,
il
giudice
nazionale
investito
di
una
domanda
di
risarcimento
danni
deve
tener
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
situazione
sottoposta
al
suo
sindacato,
e,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
carattere
intenzionale
della
violazione,
della
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto,
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un’istituzione
comunitaria
nonché
della
mancata
osservanza,
da
parte
dell'organo
giurisdizionale
di
cui
trattasi,
del
suo
obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
234,
terzo
comma,
CE,
nonché
della
manifesta
ignoranza
della
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
nella
materia
(sentenza
Köbler,
cit.,
punti
53-‐56).
È
opportuno
chiarire
che
proprio
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea,
nell'evidenziare
l'intento
di
assicurare
ai
cittadini
un
rimedio
risarcitorio
completo
per
i
danni
subiti
anche
dall'esercizio
della
giurisdizione,
definisce
come
essenziale
che
sia
lo
Stato
e
non
il
singolo
giudice
a
rispondere
in
modo
diretto
per
eventuali
violazioni
del
diritto
dell'Unione
europea
commesse
nell'esercizio
della
giurisdizione.
Il
testo
oggi
in
esame
mira
proprio
a
sanare
l'infrazione
sollevata
nei
confronti
dell'Italia.
La
proposta
è
composta
da
sette
articoli
che
introducono
modifiche
agli
articoli
2,
4,
7,
9
e
23
della
legge
117
del
1988
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati.
Gli
elementi
principali
sono:
il
mantenimento
dell'attuale
principio
della
responsabilità
indiretta
del
magistrato
(l'azione
risarcitoria
rimane
azionabile
nei
confronti
dello
Stato);
la
limitazione
della
clausola
di
salvaguardia
che
esclude
la
responsabilità
del
magistrato;
la
ridefinizione
delle
fattispecie
di
colpa
grave;
l'eliminazione
del
filtro
endoprocessuale
di
ammissibilità
della
domanda;
una
più
stringente
disciplina
della
rivalsa
dello
Stato
verso
il
magistrato.
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