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riforma
del
sistema
consiste
nell'optare
tra
una
responsabilità
diretta
od
indiretta
dei
singoli
appartenenti
all'ordine
giudiziario.
È
questa
nozione
sistematica
di
grande
rilievo
che
ha
visto
la
Commissione
muoversi
secondo
linee
interpretative
ed
opzioni
normative
variegate,
che
sono
giunte
ad
una
sintesi
anche
in
forza
dell'approvazione
di
alcuni
emendamenti
governativi
volti
a
recepire
parte
dei
contenuti
provenienti
dal
disegno
di
legge
n.
1626,
presentato
dal
Governo
nel
corso
del
mese
di
settembre.
Già
solo
in
forza
delle
presentazione
di
questo
disegno
di
legge,
per
la
verità
già
annunciato
dall'Esecutivo
prima
dell'estate,
è
stato
necessario
decidere
se
congiungerne
l'esame
alle
iniziative
di
legge
cui
ho
fatto
riferimento
in
apertura
o
se
tenerne
conto
solo
consentendo
al
Governo
di
trasporne
il
contenuto
nel
testo
base
già
adottato
mediante
puntuali
proposte
emendative.
La
scelta
è
caduta
su
questa
seconda
opzione,
anche
per
ragioni
di
tipo
regolamentare.
Relazione
alla
Camera
On.
Ferranti:
L'Assemblea
si
trova
oggi
ad
esaminare
una
proposta
di
legge
volta
a
modificare
la
disciplina
della
responsabilità
civile
dei
magistrati,
disciplinata
dalla
legge
n. 117
del
1988
(cd.
Legge
Vassalli),
che,
approvata
successivamente
al
referendum
del
novembre
1987
che
ha
comportato
l'abrogazione
della
previgente
disciplina,
disciplina
l'azione
per
fare
valere
la
responsabilità
civile
dello
Stato
per
i
danni
causati
dalla
condotta
illecita
di
un
magistrato.
Più
volte
ultimamente
il
Parlamento
si
è
soffermato
su
questa
materia,
specie
in
occasione
dell'esame
di
alcune
leggi
comunitarie,
ma
mai
si
è
trovato
così
vicino
all'approvazione
finale
di
un
provvedimento
che
va
ad
incidere
in
maniera
tanto
rilevante
sulla
disciplina
vigente.
Il
testo
all'ordine
del
giorno,
infatti,
è
stato
già
approvato
dal
Senato
e
non
è
stato
modificato
dalla
Commissione
Giustizia
in
sede
referente.
Qualora
anche
l'esame
dell'Assemblea
andasse
indenne
da
modifiche,
il
testo
verrebbe
approvato
definitivamente.
Come
si
è
detto,
vi
sono
due
esigenze
che
portano
a
modificare
la
Legge
Vassalli.
La
prima
è
dettata
dalla
constatazione
di
fatto
di
una
scarsa
applicazione
della
Legge
Vassalli,
che
induce
a
ritenere
che
la
sua
formulazione
determini
una
sorta
di
limitazione
ingiustificata,
anche
alla
luce
dei
principi
costituzionali,
del
diritto
delle
parti
ad
essere
risarciti
dei
danni
ingiustamente
subiti
a
causa
dell'esercizio
della
funzione
giurisdizionale.
L'altra
esigenza
è
quella
di
cercare
di
recepire
le
indicazioni
provenienti
dalla
Corte
di
Giustizia
dell'Unione
Europea.
Si
ricorda,
infatti,
che
il
24
novembre
2011
la
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ha
deciso
su
una
procedura
di
infrazione
(causa
C-‐379/10)
promossa
dalla
Commissione
europea
nei
confronti
dello
Stato
italiano
in
merito
alla
disciplina
italiana
sulla
responsabilità
civile
del
magistrato.
In
particolare,
la
Corte
ha
rilevato
che
la
disciplina
italiana
sul
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati,
laddove
esclude
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
per
violazione
del
diritto
dell'Unione
da
parte
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
derivi
dall'interpretazione
di
norme
di
diritto
o
dalla
valutazione
di
fatti
e
di
prove
effettuate
dall'organo
giurisdizionale
medesimo,
e
laddove
limita
tale
responsabilità
ai
casi
di
dolo
o
di
colpa
grave,
è
in
contrasto
con
il
principio
generale
di
responsabilità
degli
Stati
membri
per
la
violazione
del
diritto
dell'Unione.
Nella
sentenza
13
giugno
2006,
emessa
nella
causa
C-‐173/03
(Traghetti
del
Mediterraneo),
pronunciandosi
in
via
pregiudiziale,
la
Corte
di
giustizia
ha
affermato
che
«Il
diritto
comunitario
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
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