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Non
occorre
in
questa
sede
ricordare
le
molte
circostanze
in
cui
la
recente
vita
parlamentare
ha
visto
affiorare
emendamenti,
in
seno
alla
legge
comunitaria
ed
europea
degli
anni
scorsi,
volti
ad
introdurre
forme
di
responsabilità
civile
magistratuale
orientate
a
far
prevalere
la
procedura
di
infrazione
diretta.
Al
riguardo,
occorre
tener
presente
che
la
scelta
di
partenza
da
cui
muovere
per
la
riforma
del
sistema
consiste
nell'optare
tra
una
responsabilità
diretta
od
indiretta
dei
singoli
appartenenti
all'ordine
giudiziario.
È
questa
nozione
sistematica
di
grande
rilievo
che
ha
visto
la
Commissione
muoversi
secondo
linee
interpretative
ed
opzioni
normative
variegate,
che
sono
giunte
ad
una
sintesi
anche
in
forza
dell'approvazione
di
alcuni
emendamenti
governativi
volti
a
recepire
parte
dei
contenuti
provenienti
dal
disegno
di
legge
n.
1626,
presentato
dal
Governo
nel
corso
del
mese
di
settembre.
Già
solo
in
forza
delle
presentazione
di
questo
disegno
di
legge,
per
la
verità
già
annunciato
dall'Esecutivo
prima
dell'estate,
è
stato
necessario
decidere
se
congiungerne
l'esame
alle
iniziative
di
legge
cui
ho
fatto
riferimento
in
apertura
o
se
tenerne
conto
solo
consentendo
al
Governo
di
trasporne
il
contenuto
nel
testo
base
già
adottato
mediante
puntuali
proposte
emendative.
La
scelta
è
caduta
su
questa
seconda
opzione,
anche
per
ragioni
di
tipo
regolamentare.
L'articolo
1,
l'unico
che
non
incide
direttamente
sulla
legge
Vassalli,
indica
l'oggetto
e
le
finalità
dell'intero
atto
normativo
su
cui
il
Senato
è
chiamato
ad
esprimersi.
Gli
articoli
2
e
seguenti,
invece,
introducono
modifiche
all'articolato
della
legge
vigente,
ma
possono
essere
intesi,
quanto
alla
loro
portata,
soltanto
tenendo
presente
che
la
Commissione,
in
una
delle
prime
sedute
di
esame
degli
emendamenti,
approvò
la
soppressione
dell'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070
adottato
come
testo
base.
Al
riguardo,
occorre
rilevare
che
tale
soppressione
ha
rappresentato
il
primo
momento
di
profonda
incisione
sui
contenuti
della
riforma
su
cui
si
andava
svolgendo
l'esame.
Mi
sto
riferendo
-‐
ne
converranno
i
colleghi
componenti
della
Commissione
-‐
ad
un
momento
in
cui
è
stata
impressa
una
direzione
significativamente
nuova
al
corso
dell'istruttoria
legislativa
cui
abbiamo
preso
parte.
Infatti,
la
soppressione
dell'articolo
1
ha
rappresentato
la
scomparsa
del
parametro
cui
provare
a
commisurare
uno
degli
elementi
di
possibile
nuova
attribuzione
della
colpa
per
danno
derivante
da
provvedimento
giurisdizionale.
Si
è
infatti
deciso
di
sopprimere
l'ipotesi
di
ridefinizione
del
ruolo
degli
orientamenti
della
Corte
suprema
di
cassazione
nel
nostro
ordinamento.
Ma
vi
è
di
più,
poiché
sopprimendo
l'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070,
la
Commissione
ha
espunto
dal
piano
di
riforma
ogni
possibile
riferimento
ad
una
forma
di
responsabilità
diretta.
Quindi,
ribadisco,
questo
testo
normativo
non
consente
di
agire
in
forma
diretta
sul
magistrato,
ma
assolutamente
in
forma
indiretta,
smentendo
con
ciò
le
campagne
giornalistiche
portate
avanti
in
queste
settimane
anche
dall'organo
di
autogoverno
della
magistratura.
L'articolo
2
del
disegno
di
legge
all'esame
dell'Assemblea
prevede
le
modifiche
all'articolo
2
della
legge
Vassalli,
innovandone
decisamente
il
contenuto.
È
stato
innanzitutto
stabilito
che
del
danno
non
patrimoniale
si
risponde
anche
al
di
là
dei
soli
casi
di
indebita
limitazione
della
libertà
personale
dei
singoli.
È
stato
quindi
introdotto
un
nuovo
ambito
di
esclusione
della
responsabilità
per
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
Su
questo
profilo
la
discussione
in
Commissione
è
stata
profonda
e
articolata.
L'ipotesi
di
introdurre
un
parametro
di
responsabilità
caratterizzato
dal
rapporto
tra
la
motivazione
e
il
discostamento
dagli
orientamenti
consolidati
delle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
non
ha
trovato
alla
fine
conclusione
e
ammissione
all'interno
del
testo.
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