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del
titolo
giudiziale
o
stragiudiziale
nei
riguardi
dello
Stato.
La
Commissione
ha
anche
convenuto
di
renderla
espressamente
obbligatoria,
ancorandone
i
presupposti
alla
stessa
base
normativa
descritta
innanzi,
ma
stabilendo
che
l'elemento
soggettivo
della
condotta
recante
danno
da
parte
del
magistrato
deve
essere
esclusivamente
quello
del
dolo
o
della
negligenza
inescusabile.
Seguono
ulteriori
norme
concernenti
la
disciplina
della
transazione
e
la
sua
opponibilità,
nonché
la
disciplina
speciale
per
i
giudici
popolari
e
gli
extranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
collegi
giudiziari.
Inoltre,
l'articolo
6
del
disegno
di
legge
ridefinisce
i
limiti
quantitativi
della
medesima
rivalsa
stabilendo
che
essa
non
può
eccedere
una
somma
pari
alla
metà
di
un'annualità
di
stipendio
(la
normativa
precedente
prevedeva
un
terzo),
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
è
proposta
l'azione
risarcitoria.
Questo
limite
-‐
è
bene
ricordarlo
-‐
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo,
nel
qual
caso
ovviamente
l'azione
risarcitoria
è
totale.
L'esecuzione
della
rivalsa,
invece,
se
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto.
Chiude
il
disegno
di
legge
la
previsione
per
cui
il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa
comporta
responsabilità
contabile.
Al
fine
di
garantire
un
continuo
monitoraggio
sugli
accertamenti
di
tale
responsabilità
è
previsto
un
obbligo
informativo
alla
Corte
dei
conti
da
parte
del
Ministro
della
giustizia
e
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
sulle
condanne
derivanti
da
fatti
costituenti
reato.
(Applausi
dal
Gruppo
PD).
PRESIDENTE.
Dichiaro
aperta
la
discussione
generale.
È
iscritta
a
parlare
la
senatrice
Stefani.
Ne
ha
facoltà.
STEFANI
(LN-‐Aut).
Signor
Presidente,
è
difficile
aggiungere
parole
all'ampia
relazione
svolta
dal
relatore
Buemi.
Questo
dimostra
quanto
il
tema
che
stiamo
affrontando
oggi
sia
complicato
e
delicato.
In
realtà,
parliamo
di
un
disegno
di
legge
contenuto
in
pochi
articoli
e
lo
stesso
fascicolo
degli
emendamenti
è
molto
contenuto.
Eppure,
la
problematica
ha
dato
luogo
ad
una
amplissima
discussione
non
solo
all'interno
dell'aula
della
Commissione,
ma
molto
al
di
fuori
della
stessa.
Essa
si
riferisce
ad
un
procedimento
difficile
e
arcano,
coma
sanno
esserlo
i
procedimenti
in
Italia.
Ricordo
che
vent'anni
fa
su
questa
materia
è
stato
indetto
un
referendum
in
occasione
del
quale
gli
italiani
si
espressero
in
maniera
molto
decisa,
indicando
che
il
magistrato
dovesse
rispondere
personalmente
di
danni
provocati
nei
confronti
del
cittadino.
Si
è
arrivati
poi
all'esame
in
Commissione
dei
vari
disegni
di
legge
presentati
sul
tema,
è
stato
fissato
il
termine
per
la
presentazione
degli
emendamenti
a
dicembre
(termine
poi
riaperto
più
volte)
e
quello
per
la
presentazione
dei
subemendamenti
perché
in
questo
processo
sono
intervenuti
vari
fattori
non
da
poco.
Basti
pensare
all'emendamento
presentato
alla
Camera
dei
deputati
a
giugno
scorso
nel
corso
dell'esame
del
disegno
di
legge
comunitaria
e
approvato
con
voto
segreto
che
prevedeva
la
responsabilità
diretta
del
magistrato.
Vorrei
ricordare
a
chi
ci
sta
ascoltando,
e
che
potrebbe
ritenere
noioso
un
tema
che
è
invece
molto
importante,
che
fino
ad
oggi
la
legge
n.
117
del
1988
(cosiddetta
Vassalli)
che
ci
accingiamo
a
modificare
prevedeva,
sì,
la
responsabilità
civile
del
magistrato,
ma
colui
che
risponde
dei
danni
subiti
dal
ricorrente
è
lo
Stato
che,
a
sua
volta,
può
esercitare
una
rivalsa,
recuperando
il
denaro,
nei
confronti
del
magistrato.
Questo
complesso
procedimento
ha
dato
luogo
fino
ad
oggi
a
poche
condanne
di
magistrati.
Attualmente,
i
disegni
di
legge
in
esame
vanno
ad
incidere
non
poco
sulla
portata
della
legge
n.
117
del
1988.
Come
avevo
114