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P. 15
Art.
2
Modifiche
all'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
le
parole:
«che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale»
sono
soppresse;
b)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Fatti
salvi
i
commi
3
e
3-‐bis
ed
i
casi
di
dolo,
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
ne'
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove»;
c)
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
«3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
nonchè
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
o
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontra
stabilmente
dagli
atti
del
procedimento,
ovvero
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione.
3-‐bis.
Fermo
restando
il
giudizio
di
responsabilità
contabile
di
cui
al
decreto-‐legge
23
ottobre
1996,
n.
543,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
20
dicembre
1996,
n.
639,
ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
nonchè
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate
nonchè
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
anche
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonchè
del
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
Relazione
al
Senato
Gli
articoli
2
e
seguenti,
invece,
introducono
modifiche
all'articolato
della
legge
vigente,
ma
possono
essere
intesi,
quanto
alla
loro
portata,
soltanto
tenendo
presente
che
la
Commissione,
in
una
delle
prime
sedute
di
esame
degli
emendamenti,
approvò
la
soppressione
dell'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070
adottato
come
testo
base.
Al
riguardo,
occorre
rilevare
che
tale
soppressione
ha
rappresentato
il
primo
momento
di
profonda
incisione
sui
contenuti
della
riforma
su
cui
si
andava
svolgendo
l'esame.
Mi
sto
riferendo
-‐
ne
converranno
i
colleghi
componenti
della
Commissione
-‐
ad
un
momento
in
cui
è
stata
impressa
una
direzione
significativamente
nuova
al
corso
dell'istruttoria
legislativa
cui
abbiamo
preso
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