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europea,
si
dovrà
tener
conto
(e
questa
è
una
eccezione
rispetto
al
diritto
e
alla
giurisprudenza
della
giurisdizione
domestica)
della
posizione
adottata
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale.
Relazione
alla
Camera
L'articolo
2
interviene
in
più
punti
dell'articolo
2
della
legge
Vassalli,
relativo
alla
responsabilità
del
giudice
per
dolo
o
colpa
grave.
Anzitutto,
al
comma
1
dell'articolo
2
viene
estesa
la
risarcibilità
del
danno
non
patrimoniale
anche
al
di
fuori
dei
casi
delle
ipotesi
di
privazione
della
libertà
personale
per
un
atto
compiuto
dal
magistrato.
La
novità
costituisce
un
adeguamento
a
ormai
costanti
orientamenti
della
giurisprudenza
(si
ricordano
tra
le
altre,
Cass.
SS.UU.,
sent.
26972/2008
e
la
recente
Corte
cost.,
sent.
235/2014)
che
riconducono
la
tutela
risarcitoria
della
persona
al
danno
patrimoniale
e
a
quello
non
patrimoniale,
quest'ultimo
comprensivo
oltre
che
del
danno
biologico
in
senso
stretto,
anche
del
danno
morale
soggettivo
nonché
dei
pregiudizi
diversi
ed
ulteriori
costituenti
lesione
di
un
interesse
costituzionalmente
protetto.
In
base
al
comma
1
così
modificato
il
danno,
patrimoniale
e
non
patrimoniale,
deve
rappresentare
l'effetto
di
un
comportamento,
atto
o
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
da
un
magistrato
con
«dolo»
o
«colpa
grave»
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
conseguente
a
«diniego
di
giustizia».
Il
comma
2
dello
stesso
articolo
2
della
proposta
di
legge
limita
l'applicazione
della
clausola
di
salvaguardia,
che
attualmente
prevede
che
«non
possono
dare
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
e
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove».
Pur
confermando
che
il
magistrato
non
è
chiamato
a
rispondere
per
l'attività
di
interpretazione
della
legge
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove,
il
nuovo
comma
2
esclude
espressamente
da
tale
ambito
di
irresponsabilità
i
casi
di
dolo,
di
colpa
grave
(come
individuati
dal
nuovo
comma
3)
e
di
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
della
UE
(come
definite
dal
nuovo
comma
3-‐bis).
L'articolo
2
ridefinisce,
poi,
le
fattispecie
di
colpa
grave
individuate
dall'articolo
2,
comma
3,
della
legge
Vassalli.
Ai
sensi
del
nuovo
comma
3,
i
comportamenti
del
magistrati
che
costituiscono
colpa
grave
sono
tali
ope
legis,
essendo
stato
soppresso
ovunque
il
riferimento
(di
natura
soggettiva)
alla
«negligenza
inescusabile»,
che
la
giurisprudenza
della
Cassazione
aveva
ritenuto
consistere
in
un
quid
pluris
rispetto
alla
colpa
grave.
Costituiscono
nuove
fattispecie
di
colpa
grave:
la
«violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea»
(tale
formulazione
sostituisce
la
«grave
violazione
di
legge»);
il
«travisamento
del
fatto
o
delle
prove»;
l'adozione
extra
legem
o
senza
motivazione
di
un
provvedimento
cautelare
reale.
Il
nuovo
comma
3
stabilisce,
infatti,
che
costituisce
colpa
grave
del
magistrato:
a)
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea;
b)
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove;
c)
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
d)
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontra
stabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
e)
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dei
casi
previsti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione.
I
nuovi
casi
di
colpa
grave
e,
in
particolare,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
sono
stati
i
punti
che
hanno
visto
un
più
serrato
confronto
in
Commissione.
Secondo
una
tesi,
la
responsabilità
per
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
atterrebbe
alla
fisiologica
attività
valutativa
del
giudice
che
è
propria
dell'esercizio
della
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