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parte.
Infatti,
la
soppressione
dell'articolo
1
ha
rappresentato
la
scomparsa
del
parametro
cui
provare
a
commisurare
uno
degli
elementi
di
possibile
nuova
attribuzione
della
colpa
per
danno
derivante
da
provvedimento
giurisdizionale.
Si
è
infatti
deciso
di
sopprimere
l'ipotesi
di
ridefinizione
del
ruolo
degli
orientamenti
della
Corte
suprema
di
cassazione
nel
nostro
ordinamento.
Ma
vi
è
di
più,
poiché
sopprimendo
l'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070,
la
Commissione
ha
espunto
dal
piano
di
riforma
ogni
possibile
riferimento
ad
una
forma
di
responsabilità
diretta.
Quindi,
ribadisco,
questo
testo
normativo
non
consente
di
agire
in
forma
diretta
sul
magistrato,
ma
assolutamente
in
forma
indiretta,
smentendo
con
ciò
le
campagne
giornalistiche
portate
avanti
in
queste
settimane
anche
dall'organo
di
autogoverno
della
magistratura.
L'articolo
2
del
disegno
di
legge
all'esame
dell'Assemblea
prevede
le
modifiche
all'articolo
2
della
legge
Vassalli,
innovandone
decisamente
il
contenuto.
È
stato
innanzitutto
stabilito
che
del
danno
non
patrimoniale
si
risponde
anche
al
di
là
dei
soli
casi
di
indebita
limitazione
della
libertà
personale
dei
singoli.
È
stato
quindi
introdotto
un
nuovo
ambito
di
esclusione
della
responsabilità
per
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
e
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
Su
questo
profilo
la
discussione
in
Commissione
è
stata
profonda
e
articolata.
L'ipotesi
di
introdurre
un
parametro
di
responsabilità
caratterizzato
dal
rapporto
tra
la
motivazione
e
il
discostamento
dagli
orientamenti
consolidati
delle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
non
ha
trovato
alla
fine
conclusione
e
ammissione
all'interno
del
testo.
L'impianto
dell'articolo
2,
comma
2,
che
costituisce
il
cuore
della
legge
Vassalli,
è
stato
modificato
secondo
la
seguente
impostazione.
In
primo
luogo,
si
è
distinto
tra
i
casi
di
dolo,
per
i
quali
anche
l'attività
di
interpretazione
e
di
valutazione
può
dar
luogo
a
responsabilità,
e
i
restanti
presupposti
per
i
quali,
invece,
vale
il
principio
illustrato,
cioè
che
la
regola
generale
esclude
l'attribuzione
di
responsabilità
ai
magistrati
per
l'attività
interpretativa
e
valutativa.
I
commi
3
e
3-‐bis,
tuttavia,
stabiliscono
le
eccezioni.
È
infatti
qualificabile
come
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
incontrastabilmente
escluso
dagli
atti
del
procedimento,
nonché
il
suo
reciproco,
e
dunque
la
negazione
di
un
fatto
incontrastabilmente
accertato
in
base
agli
stessi
atti
processuali.
Oltre
a
questa
categoria
di
eccezioni,
si
è
previsto,
quale
presupposto
autonomo,
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale,
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
specifica
e
adeguata
motivazione.
Di
quest'ultima
norma
è
stato
dato
ampio
risalto
sui
mezzi
di
stampa;
al
riguardo,
mi
limito
a
precisare
che
la
precedente
disciplina
recata
dalla
legge
Vassalli
prevedeva
puntualmente
la
fattispecie
di
indebita
limitazione
della
libertà
personale
e
che,
dunque,
l'ipotesi
di
inserire
questa
evenienza
nei
profili
generali
di
attribuzione
della
responsabilità
avrebbe
costituito
uno
scostamento
dalla
disciplina
vigente.
Il
comma
3-‐bis
dello
stesso
articolo
2
stabilisce
i
presupposti
mediante
i
quali
può
rinvenirsi
la
sussistenza
della
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea.
Si
tratta
di
una
norma
chiarificatrice
che
conferisce
un
maggior
grado
di
certezza
all'intera
disciplina
della
responsabilità
civile
e
sulla
quale
lo
stesso
disegno
di
legge
n.
1070,
a
mia
prima
firma,
non
mancava
di
soffermarsi,
sia
pur
con
una
formulazione
in
parte
diversa.
Gli
indici
previsti
dal
comma
3-‐bis
corrispondono
al
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate,
nonché
all'inescusabilità
e
alla
gravità
dell'inosservanza.
Per
il
caso
della
sola
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
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