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uno
dei
presupposti
della
responsabilità
civile
del
magistrato.
Il
nuovo
comma
3-‐bis
dello
stesso
articolo
2
è
disposizione
chiarificatrice
che
stabilisce
i
presupposti
di
cui
tenere
conto
per
la
determinazione
dei
casi
in
cui
può
rinvenirsi
la
sussistenza
della
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
che,
ai
sensi
del
nuovo
comma
3,
costituiscono
ipotesi
di
colpa
grave
del
magistrato.
Si
tratta
di
una
casistica
non
esaustiva;
la
disposizione
infatti
precisa
che
si
tiene
conto
«in
particolare»:
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate;
dell'inescusabilità
e
gravità
della
inosservanza.
In
particolare,
per
il
caso
della
sola
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea,
si
dovrà
tenere
conto
anche:
dell'inosservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea;
del
contrasto
interpretativo,
cioè
del
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
emesso
dal
giudice
con
l'interpretazione
adottata
dalla
stessa
Corte
di
giustizia.
Resta
fermo,
ai
sensi
del
comma
3-‐bis,
l'eventuale
giudizio
di
responsabilità
del
magistrato
per
danno
erariale
davanti
alla
Corte
dei
conti
ai
sensi
del
DL
543/1996.
Testo
collazionato
dell’art.
2
Art.
2.
Responsabilità
per
dolo
o
colpa
grave.
1.
Chi
ha
subito
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
dal
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
può
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
anche
di
quelli
non
patrimoniali.
2.
Fatti
salvi
i
commi
3
e
3-‐bis
ed
i
casi
di
dolo,
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
nè
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
nonchè
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
o
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento,
ovvero
l'emissione
di
un
provvedimento
cautelare
personale
o
reale
fuori
dai
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione.
3-‐bis.
Fermo
restando
il
giudizio
di
responsabilità
contabile
di
cui
al
decreto-‐ legge
23
ottobre
1996,
n.
543,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
20
dicembre
1996,
n.
639,
ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
nonchè
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate
nonchè
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
anche
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonchè
del
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
con
l'interpretazione
espressa
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea.
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