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P. 21
Relazione
alla
Camera
L'articolo
3
della
proposta
di
legge
aumenta
da
due
a
tre
anni
i
termini
previsti
dai
commi
2
e
4
dell'articolo
4
della
legge
117
per
la
proposizione
della
domanda
di
risarcimento
Art.
3
Modifiche
all'articolo
4
ed
abrogazione
dell'articolo
5
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
1.
All'articolo
4
della
legge
13
aprile
contro
lo
Stato,
da
esercitare
nei
confronti
del
Presidente
del
Consiglio
(comma
1).
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
2,
secondo
periodo,
le
b)
al
comma
4,
le
parole:
«due
Relazione
al
Senato
Vengo
ora
alla
disamina
delle
modifiche
introdotte
agli
articoli
4
e
5
della
legge
n.
117
del
1988.
Con
la
prima
modifica
viene
aumentato,
da
due
a
tre
anni,
il
termine
per
la
proposizione
della
domanda
contro
lo
Stato,
nonché
il
termine
relativo
al
caso
di
diniego
di
giustizia.
Con
l'articolo
3
del
disegno
di
legge,
rimasto
invariato
in
esito
all'attività
emendativa
in
Commissione,
è
stata
disposta
la
soppressione
del
ben
noto
meccanismo
del
filtro
di
ammissibilità
(che
era
stato
uno
degli
elementi
che,
di
fatto,
avevano
reso
inapplicabile,
se
non
per
piccolissima
parte,
la
normativa
Vassalli),
sul
quale,
in
dottrina
e
nell'opinione
comune
degli
operatori
del
diritto,
si
sono
accentrate
fortissime
riserve
nel
corso
dei
venticinque
anni
di
vigenza
del
legge
Vassalli.
Si
tratta,
infatti,
di
un
istituto
la
cui
natura
deflativa
ha
finito
per
paralizzare
la
via
del
risarcimento
per
i
cittadini.
21
Il
comma
2
dell'articolo
3
abroga
l'articolo
5
della
stessa
legge
117
relativo
al
filtro
di
ammissibilità
della
domanda
di
risarcimento
davanti
al
tribunale.
L'articolo
5
prevede
che
vi
sia
una
delibazione
preliminare
di
ammissibilità
della
domanda
di
risarcimento
verso
lo
Stato
(controllo
presupposti,
rispetto
termini
e
valutazione
manifesta
infondatezza)
da
parte
del
tribunale
distrettuale.
Tale
giudizio,
ritenuto
in
dottrina
e
tra
gli
operatori
del
diritto
uno
degli
elementi
di
maggior
criticità
della
legge
Vassalli,
ha
esercitato,
di
fatto,
una
funzione
deflativa
finendo
per
ridurre
al
minimo
le
possibilità
di
risarcimento
per
i
cittadini.
Dai
dati
che
lo
stesso
Ministero
della
giustizia
ha
consegnato
alla
Commissione
giustizia
del
Senato
emerge
che
–
dal
1988
ad
oggi
–
su
oltre
400
ricorsi
per
risarcimento
proposti
dai
cittadini,
solamente
7
si
sono
conclusi
con
un
provvedimento
che
ha
riconosciuto
il
risarcimento
per
dolo
o
colpa
grave
da
parte
di
magistrati.
Testo
collazionato
dell’art.
4
Art.
4.
Competenza
e
termini.
1.
L'azione
di
risarcimento
del
danno
contro
lo
Stato
deve
essere
esercitata
nei
confronti
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri.
Competente
è
il
tribunale
del
capoluogo
del
distretto
della
corte
d'appello,
da
determinarsi
a
norma
dell'articolo
11
del
codice
di
procedura
penale
e
dell'articolo
1
delle
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale,
approvate
con
decreto
legislativo
28
luglio
1989,
n.
271.
2.
L'azione
di
risarcimento
del
danno
contro
lo
Stato
può
essere
esercitata
soltanto
parole:
«due
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni»;
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni».
2.
L'articolo
5
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e'
abrogato.