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quando
siano
stati
esperiti
i
mezzi
ordinari
di
impugnazione
o
gli
altri
rimedi
previsti
avverso
i
provvedimenti
cautelari
e
sommari,
e
comunque
quando
non
siano
più
possibili
la
modifica
o
la
revoca
del
provvedimento
ovvero,
se
tali
rimedi
non
sono
previsti,
quando
sia
esaurito
il
grado
del
procedimento
nell'ambito
del
quale
si
e'
verificato
il
fatto
che
ha
cagionato
il
danno.
La
domanda
deve
essere
proposta
a
pena
di
decadenza
entro
tre
anni
che
decorrono
dal
momento
in
cui
l'azione
e'
esperibile.
3.
L'azione
può
essere
esercitata
decorsi
tre
anni
dalla
data
del
fatto
che
ha
cagionato
il
danno
se
in
tal
termine
non
si
e'
concluso
il
grado
del
procedimento
nell'ambito
del
quale
il
fatto
stesso
si
e'
verificato.
4.
Nei
casi
previsti
dall'art.
3
l'azione
deve
essere
promossa
entro
tre
anni
dalla
scadenza
del
termine
entro
il
quale
il
magistrato
avrebbe
dovuto
provvedere
sull'istanza.
5.
In
nessun
caso
il
termine
decorre
nei
confronti
della
parte
che,
a
causa
del
segreto
istruttorio,
non
abbia
avuto
conoscenza
del
fatto.
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