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Art.
4
Modifiche
all'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
riferimento
all'accertamento
dei
fatti
contenuto
in
sentenza.
Concludo
la
disamina
delle
modifiche
recate
dal
testo
deliberato
dalla
Commissione
con
riguardo
all'istituto
dell'azione
di
rivalsa.
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
Attribuita
in
capo
al
Presidente
del
Consiglio
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
-‐
(Azione
di
rivalsa).
-‐
1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
entro
due
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
nonchè
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
dei
ministri,
essa
deve
essere
esercitata
entro
due
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
del
titolo
giudiziale
o
stragiudiziale
nei
riguardi
dello
Stato.
La
Commissione
ha
anche
convenuto
di
renderla
espressamente
obbligatoria,
ancorandone
i
presupposti
alla
stessa
base
normativa
descritta
innanzi,
ma
stabilendo
che
l'elemento
soggettivo
della
condotta
recante
danno
da
parte
del
magistrato
deve
essere
esclusivamente
quello
del
dolo
o
della
negligenza
inescusabile.
Seguono
ulteriori
norme
concernenti
la
disciplina
della
transazione
e
la
sua
opponibilità,
nonché
la
disciplina
speciale
per
i
giudici
popolari
e
gli
extranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
collegi
giudiziari.
Relazione
alla
Camera
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
L'articolo
4
modifica
l'articolo
7
della
legge
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
117/1988
relativo
all'azione
di
rivalsa
dello
Stato
verso
il
magistrato,
spettante
al
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri.
Le
novità
rispetto
all'attuale
disciplina
del
comma
1
dell'articolo
7
sono
le
seguenti:
l'azione
deve
essere
esercitata
entro
2
anni
concorrono
a
formare
o
formano
(anziché,
uno
come
attualmente)
dal
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove».
Relazione
al
Senato
L'articolo
4
del
disegno
di
legge
n.
1070
stabilisce
il
principio
per
cui
la
decisione
pronunciata
nel
giudizio
contro
lo
Stato
fa
stato
anche
nel
giudizio
di
rivalsa
e
nel
procedimento
disciplinare,
con
esclusivo
risarcimento
avvenuto
sulla
base
del
titolo
giudiziale
o
stragiudiziale
nei
riguardi
dello
Stato;
la
rivalsa
verso
il
magistrato
è
stata
espressamente
resa
obbligatoria;
per
coordinamento
con
l'abrogazione
dell'articolo
5
è
eliminato
il
riferimento
alla
domanda
di
ammissibilità
dell'azione;
sono
stati
ancorati
i
presupposti
della
rivalsa
al
diniego
di
giustizia,
alla
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
della
UE
o
al
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
stabilendosi,
tuttavia,
che
l'elemento
soggettivo
della
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