Page 24 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 24
condotta
dannosa
del
magistrato
debba
essere
esclusivamente
il
dolo
o
la
negligenza
inescusabile.
La
proposta
di
legge
conferma
poi
il
vigente
comma
2
dell'articolo
7
della
legge
117,
sull'inopponibilità
della
transazione
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
e
disciplinare.
Viene
poi
modificato
il
successivo
comma
3:
è
espunto
il
riferimento
alla
soppressa
figura
del
conciliatore;
viene
confermata
la
sola
responsabilità
dolosa
dei
giudici
popolari
(delle
corti
d'assise);
si
prevede
che
gli
estranei
alla
magistratura
membri
di
organi
giudiziari
collegiali
(ad
esempio
gli
esperti
dei
tribunali
dei
minorenni)
rispondono,
oltre
che
per
dolo,
per
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
(attualmente
tale
responsabilità
è
stabilita
per
dolo
e
colpa
grave,
quest'ultima
solo
se
derivante
dall'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
nonché
dalla
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento).
24