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L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ad
un
terzo
dello
stipendio
netto.
4.
Le
disposizioni
del
comma
3
si
applicano
anche
agli
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie.
Per
essi
la
misura
della
rivalsa
e'
calcolata
in
rapporto
allo
stipendio
iniziale
annuo,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
che
compete
al
magistrato
di
tribunale;
se
l'estraneo
che
partecipa
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
percepisce
uno
stipendio
annuo
netto
o
reddito
di
lavoro
autonomo
netto
inferiore
allo
stipendio
iniziale
del
magistrato
di
tribunale,
la
misura
della
rivalsa
è
calcolata
in
rapporto
a
tale
stipendio
o
reddito
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta.
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