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una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
stipendio
netto.
Relazione
alla
Camera
Inoltre,
l'articolo
5
della
proposta
di
legge
interviene
sull'articolo
8
della
legge
117
ridefinendo
i
limiti
quantitativi
della
rivalsa.
Essa
non
può
eccedere
una
somma
pari
alla
metà
di
un'annualità
di
stipendio
(la
normativa
vigente
prevede
un
terzo),
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
è
proposta
l'azione
risarcitoria.
Art.
5
Modifica
all'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
1.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
Questo
limite
non
si
applica
al
fatto
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
rivalsa,
quando
viene
effettuata
Relazione
al
Senato
Inoltre,
l'articolo
6
del
disegno
di
legge
ridefinisce
i
limiti
quantitativi
della
medesima
rivalsa
stabilendo
che
essa
non
può
eccedere
una
somma
pari
alla
metà
di
un'annualità
di
stipendio
(la
normativa
precedente
prevedeva
un
terzo),
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
è
proposta
l'azione
risarcitoria.
Questo
limite
-‐
è
bene
ricordarlo
-‐
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo,
nel
qual
caso
ovviamente
l'azione
risarcitoria
è
totale.
L'esecuzione
della
rivalsa,
invece,
se
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
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commesso
con
dolo,
nel
qual
caso
ovviamente
l'azione
risarcitoria
è
totale.
L'esecuzione
della
rivalsa,
invece,
se
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto
(attualmente
non
può
superare
un
quinto).
Testo
collazionato
dell’art.
8
Art.
8.
Competenza
per
l'azione
di
rivalsa
e
misura
della
rivalsa.
1.
L'azione
di
rivalsa
deve
essere
promossa
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri.
2.
L'azione
di
rivalsa
deve
essere
proposta
davanti
al
tribunale
del
capoluogo
del
distretto
della
corte
d'appello,
da
determinarsi
a
norma
dell'articolo
11
del
codice
di
procedura
penale
e
dell'articolo
1
delle
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale,
approvate
con
decreto
legislativo
28
luglio
1989,
n.
271.
3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
e'
proposta,
anche
se
dal
fatto
e'
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
di
risarcimento
e'
proposta,
anche
se
dal
fatto
e'
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ad
un
terzo
dello
stipendio
netto».