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entro
due
mesi
dalla
comunicazione
Relazione
alla
Camera
L'articolo
6
della
proposta
di
legge
2738
modifica
poi
l'articolo
9
della
legge
Vassalli,
coordinando
la
disciplina
dell'azione
disciplinare
a
carico
del
magistrato
(conseguente
all'azione
di
risarcimento
intrapresa)
con
la
soppressione
del
filtro
di
ammissibilità
della
domanda
disposto
dall'articolo
3,
comma
2.
È,
in
tal
senso,
espunto
dal
comma
1
dell'articolo
9
della
legge
117/1988
il
riferimento
al
termine
di
due
mesi
dalla
comunicazione
del
tribunale
distrettuale
(che
dichiara
ammissibile
la
domanda
di
risarcimento)
entro
il
quale
il
PG
della
cassazione
deve
proporre
l'azione
disciplinare.
Testo
collazionato
dell’art.
9
Art.
9.
Azione
disciplinare.
1.
Il
procuratore
generale
presso
la
Corte
di
cassazione
per
i
magistrati
ordinari
o
il
titolare
dell'azione
disciplinare
negli
altri
casi
devono
esercitare
l'azione
disciplinare
nei
confronti
del
magistrato
per
i
fatti
che
hanno
dato
causa
all'azione
di
risarcimento,
salvo
che
non
sia
stata
già
proposta.
Resta
ferma
la
facoltà
del
Ministro
di
grazia
e
giustizia
di
cui
al
secondo
comma
dell'art.
107
della
Costituzione.
2.
Gli
atti
del
giudizio
disciplinare
possono
essere
acquisiti,
su
istanza
di
parte
o
d'ufficio,
nel
giudizio
di
rivalsa.
3.
La
disposizione
di
cui
all'art.
2,
che
circoscrive
la
rilevanza
della
colpa
ai
casi
di
colpa
grave
ivi
previsti,
non
si
applica
nel
giudizio
disciplinare.
Art.
6
Modifica
all'articolo
9
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
1.
All'articolo
9,
comma
1,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
le
parole:
«,
di
cui
al
comma
5
dell'articolo
5»
sono
soppresse.
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