Page 29 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 29
Art.
7
Disposizioni
finanziarie
1.
All'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
dopo
il
comma
2
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
«2-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso,
di
cui
al
comma
2,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
per
fatti
costituenti
reato
commessi
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
regresso».
La
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserita
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
É
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Relazione
al
Senato
Chiude
il
disegno
di
legge
la
previsione
per
cui
il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa
comporta
responsabilità
contabile.
Al
fine
di
garantire
un
continuo
monitoraggio
sugli
accertamenti
di
tale
responsabilità
è
previsto
un
obbligo
informativo
alla
Corte
dei
conti
da
parte
del
Ministro
della
giustizia
e
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
sulle
condanne
derivanti
da
fatti
costituenti
reato.
Relazione
alla
Camera
L'articolo
7,
infine,
integra
con
un
comma
aggiuntivo
2-‐bis
il
contenuto
dell'articolo
13
della
legge
117/1988
(Responsabilità
civile
per
fatto
costituente
reato)
prevedendo
la
responsabilità
contabile
per
il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso
dello
Stato
verso
il
magistrato.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
il
comma
2-‐bis
stabilisce,
in
capo
al
Presidente
del
consiglio
e
al
Ministro
della
giustizia,
oneri
informativi
annuali
nei
confronti
della
Corte
dei
conti
in
relazione
alle
condanne
emesse
nell'anno
precedente
per
risarcimento
del
danno
derivante
da
reato
ed
alle
conseguenti
azioni
di
regresso
verso
il
magistrato.
Testo
collazionato
dell’art.
13
Art.
13.
Responsabilità
civile
per
fatti
costituenti
reato.
1.
Chi
ha
subito
un
danno
in
conseguenza
di
un
fatto
costituente
reato
commesso
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ha
diritto
al
risarcimento
nei
confronti
del
magistrato
e
dello
Stato.
In
tal
caso
l'azione
civile
per
il
risarcimento
del
danno
ed
il
suo
esercizio
anche
nei
confronti
dello
Stato
come
responsabile
civile
sono
regolati
dalle
norme
ordinarie.
2.
All'azione
di
regresso
dello
Stato
che
sia
tenuto
al
risarcimento
nei
confronti
del
danneggiato
si
procede
altresì
secondo
le
norme
ordinarie
relative
alla
responsabilità
dei
pubblici
dipendenti.
2-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso,
di
cui
al
comma
2,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
per
fatti
costituenti
reato
commessi
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
regresso.
29