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§
2.
Estratto
dei
lavori
parlamentari
L’attività
legislativa
del
Senato
della
Repubblica
e
della
Camera
dei
Deputati
Disegni
di
legge,
attività
nelle
commissioni
del
Senato
e
attività
in
aula
al
Senato
e
alla
Camera
I.
Disegni
di
legge
Testo
del
d.d.l.
n.
1070
d'iniziativa
dei
senatori
Buemi,
Nencini
e
Fausto
Guilherme
Longo
Art.
1.
(Modifiche
all'ordinamento
giudiziario,
di
cui
al
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni)
1.
L'articolo
65
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
65
-‐-‐
Attribuzioni
della
Corte
suprema
di
cassazione.
-‐-‐
1.
La
Corte
suprema
di
cassazione
ha
sede
in
Roma
ed
ha
giurisdizione
su
tutto
il
territorio
della
Repubblica
e
su
ogni
altro
territorio
soggetto
alla
sovranità
dello
Stato.
2.
La
Corte
suprema
di
cassazione,
quale
organo
supremo
della
giustizia:
a)
assicura
l'esatta
osservanza
e
l'uniforme
interpretazione
della
legge;
b)
assicura
l'unità
del
diritto
oggettivo
nazionale;
c)
assicura
il
rispetto
dei
limiti
delle
diverse
giurisdizioni;
d)
regola
i
conflitti
di
competenza
e
di
attribuzioni;
e)
adempie
gli
altri
compiti
ad
essa
conferiti
dalla
legge.
3.
La
Corte
suprema
di
cassazione
espleta
le
funzioni
di
cui
alle
lettere
a)
e
b)
del
comma
2
mediante
le
attribuzioni
decisorie,
conferitele
dai
codici
di
procedura
civile
e
di
procedura
penale,
in
ordine
ai
giudizi
che
le
sono
sottoposti.
Salvo
il
caso
di
ignoranza
inevitabile,
come
definita
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
24
marzo
1988,
n.
364,
gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
civili
e
penali,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
risarcitoria
secondo
la
disciplina
ordinaria.
In
tal
caso:
a)
la
responsabilità
è
valutata
ai
sensi
dell'articolo
2043
del
codice
civile;
b)
si
applica
il
comma
2
dell'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni.».
2.
All'articolo
76
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni,
dopo
il
comma
2
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
«2-‐bis.
Il
pubblico
ministero
presso
la
Corte
di
cassazione
redige
altresì
parere
scritto
in
ordine
a
qualsiasi
richiesta
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
avanzata,
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
negli
atti
introduttivi
di
una
causa
pendente
in
Corte
di
cassazione.
Le
previsioni
di
cui
al
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
65
si
applicano
ai
magistrati
autori
degli
atti
e
dei
provvedimenti
giudiziari
che,
contro
il
parere
positivo
espresso
dal
pubblico
ministero
ai
sensi
del
primo
periodo,
abbiano
disatteso
la
richiesta,
avanzata
da
una
parte,
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea.».
Art.
2.
(Modifiche
all'articolo
2
della
legge13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove,
fatta
eccezione
per
gli
atti
ed
i
provvedimenti
giudiziari
di
cui
al
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
65
ed
al
secondo
periodo
del
comma
2-‐bis
dell'articolo
76
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni.».
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