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dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
per
fatti
costituenti
reato
commessi
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
regresso.».
circoscrivere
la
controversia
fallimentare
al
caso
abnorme
da
cui
aveva
avuto
origine
(il
mancato
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
Lussemburgo,
richiesto
legittimamente
dalla
parte
privata
ed
inopinatamente
escluso
dalla
Corte
di
cassazione),
lo
Stato
italiano
convenuto
a
Strasburgo
invocò
la
predetta
clausola
di
salvaguardia
per
sottrarre
l'errore
compiuto
dai
supremi
giudici
ad
ogni
scrutinio,
nazionale
od
europeo.
Col
risultato
di
scatenare
contro
lo
Stato
italiano
la
produzione
giurisprudenziale
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea:
essa,
in
tema
di
responsabilità
per
le
decisioni
degli
organi
giurisdizionali
nazionali
in
contrasto
con
il
diritto
dell'Unione,
si
articola
ora
nelle
sentenze
Köbler
(Corte
Giust.
30
settembre
2003,
causa
C-‐224/01),
Traghetti
del
Mediterraneo
(Corte
Giust.
13
giugno
2006,
causa
C-‐173/03)
e
Commissione
europea
contro
Repubblica
italiana
(Corte
Giust.
24
novembre
2011,
causa
C-‐379/10).
Per
esse
i
giudici
-‐-‐
come
tutti
gli
organi
statali,
ivi
comprese
le
autorità
amministrative
e
gli
enti
locali
-‐-‐
sono
tenuti
a
disapplicare
la
normativa
nazionale
contrastante
con
il
diritto
dell'Unione
fornito
di
efficacia
diretta,
ovvero,
ove
possibile,
ad
interpretare
la
prima
conformemente
al
secondo,
adottando
i
provvedimenti
necessari
ad
assicurare
ed
agevolare
la
piena
efficacia
di
tale
diritto,
proprio
al
fine
di
non
determinare
una
responsabilità
dello
Stato
in
tal
senso.
La
Repubblica
italiana,
escludendo
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell'Unione
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
risulti
da
interpretazione
di
norme
di
diritto
o
da
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuate
dall'organo
giurisdizionale
medesimo,
e
limitando
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
ai
sensi
dell'articolo
2,
commi
1
e
2,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sul
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati,
è
venuta
Comunicato
sul
presidenza
del
Senato
della
Repubblica
Onorevoli
Senatori.
Il
presente
disegno
di
legge
intende
intervenire
sul
sistema
sin
qui
disciplinato
dalla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
che
regola
il
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
la
responsabilità
civile
dei
magistrati.
Come
è
noto,
tale
apparato
normativo
fu
introdotto
nel
nostro
ordinamento
a
seguito
di
referendum
abrogativo,
che
incise,
eliminandole,
sulle
norme
del
codice
di
procedura
civile
che
disciplinavano
l'irresponsabilità
del
magistrato
per
danni
derivanti
dall'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie.
Con
l'attuale
sistema,
il
cittadino
può
agire
soltanto
contro
lo
Stato
e
non
direttamente
contro
il
magistrato;
in
caso
di
condanna
lo
Stato
può
esercitare
la
rivalsa
sul
magistrato,
il
cui
comportamento
ha
dato
origine
alla
condanna.
È
a
tutti
noto
in
proposito
come
la
legge
n.
117
del
1988
abbia
avuto,
per
varie
ragioni,
una
scarsissima
applicazione
e
come
la
stessa
preveda
una
responsabilità
indiretta
del
magistrato
per
l'esercizio
delle
sue
funzioni
solo
in
caso
di
dolo
o
di
colpa
grave
oppure
per
diniego
di
giustizia,
stabilendo
altresì
che
in
nessun
caso
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
o
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove
possa
dare
luogo
a
responsabilità
(cosiddetta
«clausola
di
salvaguardia»).
Una
cattiva
difesa
nazionale
dinanzi
alla
Corte
di
Lussemburgo
fece
il
resto:
in
luogo
di
33
d.d.l.
n.
1070
alla