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2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
«3.
Al
di
fuori
dei
casi
di
cui
al
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
65
ed
al
secondo
periodo
del
comma
2-‐bis
dell'articolo
76
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni,
costituiscono
colpa
grave,
sanzionata
ai
sensi
del
comma
1:
a)
la
manifesta
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione.
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
una
violazione
manifesta
del
diritto
ai
sensi
della
lettera
a)
del
comma
3,
deve
essere
valutato
se
il
giudice
abbia
tenuto
conto
di
tutti
i
principali
elementi
di
fatto
e
di
diritto
che
caratterizzano
la
controversia
sottoposta
al
suo
sindacato,
facendo
riferimento
al
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
al
carattere
intenzionale
della
violazione,
alla
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto,
nonché
se
abbia
correttamente
applicato
il
diritto
dell'Unione
europea.».
Art.
3.
(Modifiche
all'articolo
4
ed
abrogazione
dell'articolo
5
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
4
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
2,
secondo
periodo,
le
parole:
«due
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni»;
b)
al
comma
4,
le
parole:
«due
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni».
2.
L'articolo
5
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
è
abrogato.
Art.
4.
(Modifiche
all'articolo
6
della
legge13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
6
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2,
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
La
decisione
pronunciata
nel
giudizio
promosso
contro
lo
Stato
fa
stato
nel
giudizio
di
rivalsa,
anche
se
il
magistrato
non
è
intervenuto
volontariamente
in
giudizio,
e
nel
procedimento
disciplinare,
in
ordine
all'accertamento
dei
fatti
contenuto
in
sentenza.».
Art.
5.
(Modifiche
all'articolo
7
della
legge13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
al
comma
1,
le
parole:
«stipulato
dopo
la
dichiarazione
di
ammissibilità
di
cui
all'articolo
5,»
sono
soppresse.
2.
All'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa.».
Art.
6.
(Modifiche
all'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
dopo
il
comma
2
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
«2-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso,
di
cui
al
comma
2,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
32