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frode;
lo
Stato
può
essere
responsabile
nei
casi
di
errore
giudiziario.
Nel
Regno
Unito
(e
negli
altri
Paesi
europei
di
common
law,
Irlanda
e
Cipro)
vi
è
immunità
dei
giudici
secondo
la
common
law
e
l'«equity»
(a
Cipro
garantita
dalla
Costituzione).
In
Francia,
l'azione
civile
è
possibile
solo
contro
lo
Stato,
che
dispone
dell'azione
di
rivalsa.
Nei
Paesi
Bassi,
la
responsabilità
civile
fa
capo
esclusivamente
allo
Stato.
In
Svizzera,
è
esclusa
la
responsabilità
civile
del
giudice,
essendo
invocabile
solo
quella
dello
Stato.
In
Portogallo,
la
responsabilità
civile
del
giudice
consegue
soltanto
a
condanna
penale,
potendo
lo
Stato
agire
per
il
rimborso
della
riparazione
che
avesse
anticipato.
Risulta
poi
dalla
letteratura
che
in
Spagna
e
in
Lussemburgo,
accanto
alla
responsabilità
dello
Stato,
esiste
la
possibilità
di
compartecipazione
di
responsabilità
civile
del
giudice
allorché
siano
dimostrati
requisiti
speciali
che
raramente
si
sono
verificati.
Il
punto
di
equilibrio,
raggiunto
nel
1988
dalla
cosiddetta
«legge
Vassalli»,
richiede
di
essere
rivisto
alla
luce
di
un
ripensamento
dei
meccanismi
rimediali
interni
al
giudizio,
che
allo
stato
attuale
vedono
l'ordinamento
giudiziario
scarsamente
permeabile
alla
nomofilachia
della
Corte
suprema.
Ecco
perché
l'articolo
1,
al
comma
1,
prevede
un
primo,
importante
elemento
di
novità
nella
previsione
che
-‐-‐
salvo
il
caso
di
ignoranza
inescusabile,
p.
es.
per
improvvidi
cambi
di
giurisprudenza
-‐-‐
disattendere
la
consolidata
giurisprudenza
della
Cassazione
fa
uscire
il
magistrato
dall'«ombrello»
della
clausola
di
salvaguardia,
e
lo
rende
potenzialmente
attingibile
dalle
azioni
risarcitorie
dirette
dei
soggetti
lesi.
La
seconda
proposta
è
contenuta
nel
comma
2,
dove
viene
esaltato
il
ruolo
del
pubblico
ministero
nell'udienza
di
Cassazione:
egli
può
rappresentare
il
discrimine
con
cui
distinguere
l'iniziativa
vistosamente
emulatoria
o
defatigatoria
della
parte
e
quella,
invece,
ingiustificatamente
denegatoria
della
Cassazione
di
un
diritto
al
rinvio
pregiudiziale
su
un
punto
qualificante
del
diritto
dell'Unione
(il
che
equivale,
per
il
giudice
civile,
al
motivo
ricorso
in
Cassazione
per
violazione
o
falsa
applicazione
di
norme
di
diritto
e,
per
il
giudice
penale,
al
motivo
ricorso
in
Cassazione
per
inosservanza
o
erronea
applicazione
della
legge
penale
o
di
altre
norme
giuridiche,
di
cui
si
deve
tener
conto
nell'applicazione
della
legge
penale,
o
per
mancata
assunzione
di
una
prova
decisiva,
quando
la
parte
ne
ha
fatto
richiesta).
Poiché
già
a
Lussemburgo
il
ruolo
dell'Avvocato
generale
è
sotto
molti
profili
equiparato
a
quello
dei
magistrati
giudicanti
ed
una
sua
determinazione
entra
nell'acquis
della
Corte,
è
bene
valorizzare
il
ruolo
dell'omologa
figura
italiana:
se
anche
da
essa
viene
l'invito
a
disattendere
la
richiesta
di
rinvio
pregiudiziale,
è
altamente
probabile
che
la
sua
abnormità
sfiori
l'inesistenza
giuridica
e
renda
indispensabile
una
valutazione
denegatoria,
a
meno
di
non
rischiare
il
blocco
di
tutti
i
procedimenti
in
terzo
grado.
Anche
qui
la
sanzione,
per
il
comportamento
scorretto,
sarà
la
responsabilità
diretta
del
magistrato,
secondo
il
meccanismo
previsto
per
tutti
i
pubblici
funzionari
dall'articolo
28
Cost.
L'articolo
2
rispecchia
queste
due
deroghe
al
meccanismo
della
«legge
Vassalli»,
emendando
in
conseguenza
la
clausola
di
salvaguardia
di
cui
al
comma
2
dell'articolo
2.
Si
propone
poi
di
integrare
il
catalogo
casistico
del
comma
3
con
l'ipotesi
di
«manifesta
violazione
del
diritto»,
dando
una
definizione
compiuta
e
tecnica
di
tale
ipotesi,
anche
con
riferimento
all'applicazione
del
diritto
dell'Unione
europea,
come
ipotizzato
dalla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea.
Allo
stesso
tempo,
riguardando
la
legge
n.
117
del
1988
casi
particolarmente
sensibili
e
rilevanti
per
il
cittadino
e
per
la
comune
sensibilità,
si
propone,
con
le
modifiche
previste
dall'articolo
3,
di
parificare
-‐-‐
in
tutti
i
casi
previsti
dalla
normativa
-‐-‐
i
termini
per
l'esercizio
dell'azione
di
responsabilità
a
tre
35