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anni
(oggi
il
termine
è
variamente
fissato
a
due
ed
a
tre
anni).
Il
giudizio
di
ammissibilità
di
cui
all'articolo
5
della
legge
del
1988
è
poi
abrogato.
Con
l'articolo
4
si
modifica
l'articolo
6,
comma
2,
della
legge,
che
esclude
l'efficacia
di
giudicato
della
sentenza
di
condanna
al
risarcimento
nelle
cause
di
rivalsa
e
disciplinari:
a
seguito
di
tale
modifica,
la
sentenza
che
accerta
la
responsabilità
civile
farà
stato
tanto
nel
procedimento
di
rivalsa,
tanto
in
quello
disciplinare
(che
inizia
obbligatoriamente
a
seguito
della
proposizione
dell'azione),
almeno
per
quanto
riguarda
l'accertamento
del
fatto
contenuto
in
sentenza,
per
evidenti
ragioni
ordinamentali
di
non
contraddizione.
Gli
articoli
5
e
6
disciplinano
il
concreto
esercizio
dell'azione
di
rivalsa
(per
i
casi
di
condanna
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie)
e
dell'azione
di
regresso
(per
i
casi
di
condanna
al
risarcimento
dei
danni
per
fatti
costituenti
reato
commessi
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni),
prevedendo
che
il
mancato
esercizio
della
rivalsa
e
del
regresso
fondi
espressamente
e
vincolativamente
un
giudizio
di
responsabilità
contabile.
Testo
del
d.d.l.
n.
374
d'iniziativa
del
senatore
Barani
Art.
1.
1.
Alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
2:
1)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«1.
Chi
ha
subito
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
da
un
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
deve
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali»;
2)
i
commi
2
e
3
sono
abrogati;
b)
l'articolo
3
è
abrogato;
c)
all'articolo
4:
1)
il
primo
periodo
del
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«L'azione
di
risarcimento
si
esercita
contro
lo
Stato,
nella
persona
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri»;
2)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
L'azione
di
risarcimento
può
essere
esercitata
solo
quando
il
procedimento
in
cui
si
è
avuto
il
comportamento,
l'atto
o
il
provvedimento
giudiziale
dannoso
è
definitivamente
concluso»;
Testo
del
d.d.l.
n.
315
d'iniziativa
del
senatore
Barani
Art.
1.
1.
Alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
2,
comma
1,
le
parole:
«contro
lo
Stato»
sono
soppresse;
b)
gli
articoli
4,
5,
6,
7
e
8
sono
abrogati;
c)
all'articolo
9,
comma
1,
le
parole:
«dalla
comunicazione
di
cui
al
comma
5
dell'articolo
5»
sono
soppresse;
d)
all'articolo
13:
1)
al
comma
1,
le
parole:
«costituente
reato»
sono
soppresse;
2)
alla
rubrica,
le
parole:
«per
fatti
costituenti
reato»
sono
soppresse.
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