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legge,
il
n.
315,
questo
trova
la
sua
ratio
nel
rimuovere
i
citati
limiti
posti
dalla
Legge
Vassalli,
abolendo
la
cosiddetta
"pregiudizialità
statuale",
per
cui
chi
ritiene
di
essere
vittima
di
una
decisione
giudiziaria,
è
tenuto
a
chiamare
in
giudizio
lo
Stato
e
non
direttamente
il
giudice.
Si
propone
pertanto
una
modifica
dell’articolo
2
della
legge
n.
117
del
1988
che
prevede
esclusivamente
un’azione
contro
lo
Stato.
Nella
medesima
prospettiva
si
propone
l’abrogazione
dell’articolo
4
della
citata
legge
n.
117
del
1988
che
affida
la
competenza
sulla
richiesta
risarcitoria
verso
il
magistrato
al
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
ne
disciplina
i
termini.
La
proposta
di
abrogazione
dell’articolo
5
della
medesima
legge
intende
poi
intervenire
sui
criteri
di
ammissibilità
della
domanda
di
risarcimento,
eliminando
il
filtro
preliminare
del
tribunale
sull’azione
risarcitoria.
In
questa
direzione,
si
rende
altresì
necessaria
l'abrogazione
degli
articoli
6
e
7
della
legge
n.
117
del
1988,
in
quanto
tali
disposizioni
limitano
l’intervento
in
giudizio
del
magistrato
al
solo
giudizio
intrapreso
contro
lo
Stato.
Legittimando
la
chiamata
in
giudizio
del
magistrato
per
le
richieste
di
risarcimento
del
danno
per
errore
giudiziario,
vengono
meno
anche
le
previsioni
dell’articolo
8
della
legge
n.
117
del
1988,
che
prevedono
le
competenze
per
l’azione
di
rivalsa
e
la
misura
della
rivalsa
per
lo
Stato
nei
confronti
del
giudice.
All’articolo
9
del
disegno
di
legge
sono
poi
previste
norme
di
coordinamento
riferite
principalmente
all'articolo
13
della
legge
n.
117
del
1988.
Per
quanto
attiene
al
disegno
di
legge
374,
che
pure
interviene
sulla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
si
propone
la
modifica
del
primo
comma
dell'articolo
2,
al
fine
di
elidere
le
attuali
limitazioni
alle
domande
di
risarcimento
dei
danni
non
patrimoniali.
La
soppressione
dei
commi
2
e
3
del
medesimo
articolo
introducono,
rispettivamente,
il
principio
di
responsabilità
anche
per
quella
parte
di
attività
giurisdizionale
relativa
all’interpretazione
delle
norme
e
alla
valutazione
delle
prove,
così
come
richiesto
dalla
richiamata
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
europea.
Sono
altresì
rimodulate
le
ipotesi
tipiche
e
tassative
di
colpa
grave.
Conseguentemente,
si
propone
l’abrogazione
dell’articolo
3.
Le
modifiche
proposte
all’articolo
4,
lascerebbero
in
capo
allo
Stato,
nella
persona
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
la
presentazione
dell’azione
di
risarcimento,
mentre
con
le
puntuali
modifiche
introdotte
al
secondo
comma
del
medesimo
articolo
4,
si
prevede
che
l’azione
risarcitoria
possa
essere
avviata
esclusivamente
quando
sia
definitivamente
concluso
il
procedimento
giurisdizionale
per
il
quale
sia
stata
intentata
l’azione
risarcitoria.
Al
contempo
si
eliminano
però
i
termini
perentori
entro
i
quali
è
possibile
avanzare
l'azione
risarcitoria
e
sono
altresì
soppressi
gli
oneri
procedurali
propedeutici
alla
presentazione
dell’azione
medesima.
In
proposito,
con
particolare
riguardo
ai
termini,
si
prevede
la
soppressione
dei
commi
3,
4
e
5
dell’articolo
4.
Sono
altresì
abrogati
gli
articoli
5
e
6.
La
proposta
di
modifica
del
primo
comma
dell’articolo
7,
tende
a
rendere
effettiva
la
responsabilità
in
capo
al
giudice.
Infine,
con
la
proposta
di
modifica
del
secondo
comma
dell'articolo
8,
si
assoggetta
l’azione
di
rivalsa
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
Conti.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
67
(pom.)
del
04/12/2013
Prosegue
l'esame
congiunto
sospeso
nella
seduta
pomeridiana
di
ieri.
Il
presidente
PALMA
dichiara
aperta
la
discussione
generale.
Il
senatore
CAPPELLETTI
(M5S)
segnala
l'inopportunità
di
tenere
occupata
la
Commissione
giustizia
del
Senato
sulla
discussione
di
provvedimenti
concernenti
la
responsabilità
civile
dei
magistrati
che,
a
suo
avviso,
non
costituisce
una
questione
prioritaria
per
il
sistema
giustizia.
Invece,
i
cittadini
sono
sopraffatti
dai
fenomeni
di
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