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responsabilità
dei
magistrati,
così
da
contemperare
le
esigenze
e
i
diritti
di
tutti
con
un
principio
di
responsabilità
che
gravi
anzitutto
sullo
Stato
garantendo
tuttavia
un
effettivo
diritto
a
rivalersi
sui
giudici
di
cui
siano
state
dimostrate
le
responsabilità
nell'esercizio
delle
funzioni.
Non
può
nascondersi,
però,
che
i
profili
di
criticità
nell'attivazione
della
responsabilità
dei
magistrati
sono
indissolubilmente
connessi
all'aggravarsi
del
conflitto
tra
magistratura
e
potere
politico,
seguito
alla
modifica
dell'articolo
68
della
Costituzione,
approvata
nel
1993.
Il
senatore
ALBERTINI
(SCpI)
condivide
i
rilievi
svolti
dal
senatore
Caliendo
e
ribadisce
la
necessaria
priorità
di
un
intervento
del
legislatore
sulla
materia
della
responsabilità
civile
dei
magistrati.
Ciò
non
solo
nel
rispetto
della
sovranità
popolare
espressa
direttamente
attraverso
l'approvazione
del
quesito
referendario
posto
in
votazione
nel
1987,
ma
anche
perché
i
dati
richiamati
dal
senatore
Caliendo
impongono
una
profonda
riflessione
sull'effettività
dei
diritti
connessi
con
il
principio
di
cui
al
quarto
comma
dell'articolo
24
della
Costituzione.
In
particolare,
si
sofferma
sui
confini
da
stabilire
al
libero
convincimento
del
giudice
che,
per
dettato
costituzionale,
è
sottoposto
solo
alla
legge,
al
di
là
dei
casi
di
dolo
o
colpa
grave.
Fermo
restando
il
principio
costituzionale
dell'indipendenza
della
magistratura,
ritiene
necessario
definire
una
disciplina
che
preveda
il
principio
della
responsabilità
dello
Stato
con
la
facoltà
di
rivalersi
effettivamente
sui
magistrati
che
abbiano
compiuto
gravi
errori.
Considera
altresì
opportuno
introdurre
procedure
di
irrogazione
di
gravi
sanzioni
disciplinari
al
singolo
giudice
responsabile,
per
i
casi
di
dolo
e
colpa
grave.
Il
presidente
PALMA
ritiene
opportuno
avanzare
una
richiesta
al
Ministro
della
giustizia
affinché
possa
trasmettere
alla
Commissione
i
dati
relativi
alle
azioni
di
responsabilità
avverso
i
magistrati
promosse
dal
1988.
In
particolare
sarà
utile
conoscere
quante
azioni
abbiano
superato
il
vaglio
di
ammissibilità
e
il
numero
effettivo
delle
sentenze
di
condanna
al
risarcimento
dei
danni
emesse
a
carico
dello
Stato.
Da
ultimo,
appaiono
rilevanti
i
dati
concernenti
le
azioni
di
rivalsa
esercitate
dallo
Stato
nei
confronti
dei
singoli
magistrati.
Infine,
è
opportuno
avere
piena
contezza
anche
dell'entità
dei
ricorsi
rigettati.
La
senatrice
CIRINNA'
(PD)
condivide,
in
via
generale,
i
rilievi
svolti
dal
senatore
Cappelletti
circa
l'assoluta
intempestività
di
procedere
all'esame
dei
disegni
di
legge
in
titolo,
ritenendo
del
pari
che
ben
altre
siano
le
emergenze
che
gravano
sull'intero
sistema
di
amministrazione
della
giustizia
in
Italia.
In
particolare,
si
riferisce
alle
drammatiche
questioni
connesse
al
sovraffollamento
carcerario
e
al
dilagare
di
fenomeni
corruttivi,
che
necessitano
di
immediate
iniziative
anche
di
carattere
legislativo.
Con
riguardo
al
fatto,
più
volte
evocato,
che
l'ordinamento
comunitario
pretenderebbe
l'introduzione
di
un
sistema
di
attivazione
della
responsabilità
diretta
in
capo
agli
appartenenti
all'ordine
giudiziario,
precisa
che
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea,
a
ben
vedere,
non
si
è
mai
pronunciata
in
tal
senso,
ma
ha
semplicemente
statuito
la
necessità
che
si
predisponga
un
sistema
di
attivazione
delle
responsabilità
per
l'esercizio
delle
funzioni
giurisdizionali
in
violazione
dei
principi
del
diritto
comunitario.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
70
(pom.)
del
10/12/2013
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
prima
seduta
pomeridiana
del
4
dicembre.
La
senatrice
GINETTI
(PD)
richiamandosi
all'analisi
comparata
degli
istituti
che
regolano
la
responsabilità
civile
dei
magistrati
nei
principali
Paesi
europei,
rileva
che,
nella
grande
maggioranza
dei
casi,
tale
forma
di
responsabilità
è
solo
a
titolo
di
dolo
o
di
colpa
grave.
In
tal
senso,
dunque,
la
legge
n.
40