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117
del
1988,
la
cosiddetta
"legge
Vassalli",
regola
la
materia
in
modo
conforme
a
quella
delle
principali
democrazie
continentali.
Quanto
alle
scelte
di
politica
giudiziaria,
auspica
che
si
concentri
l'attenzione
su
iniziative
volte
a
rendere
effettiva
la
responsabilità
disciplinare,
sgravando
così
il
tema
dell'illecito
civile
derivante
dall'attività
giurisdizionale
da
eccessive
aspettative
di
rendimento.
Per
altro
verso,
considera
decisivo
predisporre
interventi
integrati
e
coerenti
volti
a
garantire
uno
smaltimento
dei
carichi
pendenti
e
una
riduzione
omogenea
dei
ruoli
delle
controversie
a
carico
degli
uffici
della
magistratura
giudicante.
In
questo
senso
la
Commissione
dovrebbe
fornire
il
proprio
apporto
di
conoscenza
e
indirizzo
per
condurre
definitivamente
a
regime
il
processo
di
informatizzazione
dei
fascicoli
di
udienza,
nonché
elaborare
ulteriori
misure
di
riduzione
del
contenzioso
in
sede
civile
e
penale
e
di
quello
avanti
le
altre
magistrature.
Ribadisce
il
nesso
tra
i
tempi
di
definizione
delle
controversie
e
la
riduzione
dei
rischi
di
errori
giudiziari
che
espongano
gli
appartenenti
all'ordine
giudiziario
alla
responsabilità
per
fatto
illecito.
Da
ultimo,
a
suo
giudizio,
occorre
fugare
ogni
equivoco
sui
termini
della
responsabilità
italiana
per
il
mancato
rispetto
del
diritto
dell'Unione
europea
che
sarebbe
determinato,
secondo
alcuni,
dalla
disciplina
recata
dalla
legge
n.
117
del
1988.
Infatti,
la
procedura
d'infrazione
attivata
dai
competenti
organi
dell'Unione
europea
non
implica
affatto
una
ridefinizione
dei
titoli
di
responsabilità
di
cui
rispondono
i
magistrati,
né
tanto
meno
impone
l'introduzione
di
una
responsabilità
diretta
a
carico
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario.
Si
tratta,
piuttosto,
di
consentire
che
i
profili
di
responsabilità
nell'esercizio
dell'attività
giurisdizionale
possano
estendersi
anche
al
mancato
rispetto
del
diritto
dell'Unione
europea
e
non
solo
al
danno
ingiusto
causato
dalla
violazione
di
norme
di
diritto
interno.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
71
(pom.)
dell'11/12/2013
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
pomeridiana
di
ieri.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
ritiene
opportuno
che
la
Commissione
svolga
tutti
gli
approfondimenti
necessari,
al
fine
di
valutare
con
prudenza
il
tenore
di
eventuali
modifiche
da
apportare
alla
legge
n.
117
del
1988,
la
cosiddetta
legge
Vassalli.
Nei
disegni
di
legge
all'esame
della
Commissione
sono
presenti
due
diversi
orientamenti
di
fondo:
l'uno
è
volto
a
introdurre
una
disciplina
di
responsabilità
diretta
a
carico
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario;
l'altro
tende
ad
apportare
limitate
modifiche
al
procedimento
atto
ad
accertare
e
sanzionare
la
responsabilità
dello
Stato
per
gli
errori
nell'esercizio
dell'attività
giurisdizionale,
salvo
il
diritto
di
rivalsa.
In
sintonia
con
quanto
già
sostenuto
dalla
senatrice
Ginetti
nell'intervento
svolto
nella
seduta
precedente,
ribadisce
che
i
principali
ordinamenti
europei
prevedono
forme
di
responsabilità
indiretta
e
non
a
caso
anche
la
legge
Vassalli
segue
la
medesima
impostazione.
Cita
quindi
gli
indirizzi
espressi
dal
Comitato
dei
Ministri
del
Consiglio
d'Europa
nel
corso
del
2010,
da
cui
si
evincono
principi
chiari.
In
particolare,
i
giudici
non
possono
essere
chiamati
a
rispondere
per
il
semplice
caso
di
revisione
delle
sentenze.
Inoltre,
le
indicazioni
provenienti
dal
Comitato
sono
favorevoli
alla
tutela
del
libero
convincimento
avverso
forme
eccessive
di
responsabilizzazione
e
conseguente
esposizione
a
pretese
risarcitorie
incongrue.
Infine,
traspare
evidente
il
favore
per
il
mantenimento
di
forme
di
responsabilità
indiretta.
Pur
tenendo
presenti
questi
rilievi
di
fondo,
non
manca
la
possibilità
di
apportare
modifiche
selettive
alla
legge
n.
117
del
1988,
con
particolare
riferimento
agli
effetti
e
al
funzionamento
del
cosiddetto
filtro
di
41