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ammissibilità
delle
domande
risarcitorie.
Il
rendimento
di
tale
istituto,
infatti,
non
può
dirsi
del
tutto
soddisfacente.
Segue
quindi
una
breve
interlocuzione
tra
lo
stesso
senatore
LUMIA
(PD)
e
il
presidente
PALMA
(FI-‐PdL
XVII)
il
quale
ritiene
si
debba
a
maggior
ragione
valutare
se
mantenere
in
vigore
l'istituto
del
filtro
alle
domande
risarcitorie,
qualora
si
opti
per
il
mantenimento
di
forme
di
responsabilità
indiretta.
Il
PRESIDENTE
invita
i
Gruppi
a
far
pervenire
gli
ulteriori
nominativi
dei
senatori
che
intendano
prendere
parte
alla
discussione
generale.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
Sui
lavori
della
commissione
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
chiede
al
sottosegretario
Ferri,
sopraggiunto
in
seguito
alla
sospensione
dei
lavori,
se
da
parte
del
Governo,
sarà
dato
seguito
alla
richiesta
di
ottenere
i
dati
relativi
all'attivazione
della
responsabilità
civile
dei
magistrati
richiesti
dal
presidente
Palma,
a
nome
della
Commissione,
nel
corso
di
una
precedente
seduta.
Il
sottosegretario
FERRI
assicura
che
i
rilievi
statistici
richiesti
dalla
Commissione
saranno
resi
disponibili
non
appena
raccolti.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
74
(ant.)
del
20/12/2013
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
dell'11
dicembre.
(ant.)
del
20/12/2013
Il
senatore
CASSON
(PD)
rileva
che
in
nessun
Paese
occidentale
di
tradizione
giuridica,
simile
a
quella
italiana
sono
previsti
istituti
di
responsabilità
diretta
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario.
Ritiene
che
tale
tratto,
che
accomuna
l'impianto
di
fondo
della
disciplina
dell'esercizio
delle
funzioni
giurisdizionali
in
Europa,
dipende
dall'ovvio
rilievo
che
la
chiamata
in
causa
diretta
del
magistrato
avrebbe
effetti
dirompenti
sull'attività
giurisdizionale.
Ciò
premesso,
ritiene
si
debbano
valutare
senza
pregiudizi
le
carenzee
i
limiti
di
rendimento
che
hanno
evidenziato,
in
25
anni
di
applicazione,
taluni
istituti
previsti
dalla
cosiddetta
legge
Vassalli.
Peraltro,
l'attenzione
della
Commissione
si
dovrebbe
concentrare
sull'istituto
del
filtro
all'attivazione
della
responsabilità
civile,
prevista
dalla
legge
del
1988,
sulla
rivalsa
dello
Stato
nei
confronti
del
singolo
magistrato
e,
infine,
sulla
percentuale
di
risarcimento
cui
quest'ultimo
può
essere
condannato.
In
fase
emendativa,
si
potranno
tenere
nel
debito
conto
i
profili
di
responsabilità
che
gravano
sull'Italia
per
violazione
della
disciplina
dell'Unione
europea.
Come
già
rilevato
da
altri
senatori,
dalle
istituzioni
comunitarie
non
giunge
un
invito
a
introdurre
la
chiamata
diretta
in
giudizio,
ma
a
considerare
le
modalità
di
attribuzione
della
responsabilità,
anche
per
violazione
del
diritto
europeo.
Il
tema
va
affrontato
con
particolare
attenzione
per
le
magistrature
superiori
e
comunque
dovrà
considerare
le
differenti
modalità
con
le
quali
il
singolo
plesso
giurisdizionale
esercita
le
funzioni.
Conclude
osservando
che
l'eventuale
approvazione
di
una
nuova
disciplina
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati
non
deve
essere
improntata
a
intenti
punitivi
nei
riguardi
dei
singoli,
sia
che
essi
esercitino
funzioni
giudicanti
ovvero
requirenti,
ma
dovrà
perseguire
il
buon
andamento
del
sistema
di
giustizia.
La
senatrice
STEFANI
(LN-‐Aut)
premette
che
ogni
disegno
di
legge
incidente
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati
non
dovrà
limitarne
l'autonomia
e
l'indipendenza
nell'esercizio
delle
funzioni.
Tuttavia,
questa
premessa
non
consente
di
ammettere
forme
di
estesa
impunità
per
le
condotte
e
i
casi
di
cattivo
esercizio
delle
funzioni
che
si
risolvono
in
un
danno
ingiusto.
Il
rispetto
di
queste
due
esigenze
implica,
a
suo
giudizio,
un'attenta
rimeditazione
dei
singoli
istituti
previsti
nella
legge
n.
117
del
1988,
alla
quale
sono
rivolte
le
critiche
dagli
operatori
del
sistema
giustizia
e
dalle
istituzioni
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