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l'emendamento
2.0.2:
esso
prevede
che
l'esecutività
delle
sentenze
di
condanna,
nei
casi
in
cui
siano
stati
sollevate
questioni
inerenti
all'applicazione
delle
norme
della
Convenzione
europea
per
i
diritti
dell'uomo,
sia
automaticamente
sospesa
nell'ipotesi
di
ricorso
individuale
proposto
innanzi
la
corte
di
Strasburgo.
Il
senatore
CASSON
(PD)
sottoscrive
tutti
gli
emendamenti
presentati
dai
senatori
del
Gruppo
del
Partito
democratico.
La
Commissione
conviene
quindi
di
fissare
per
lunedì
17
febbraio
alle
ore
18
un
nuovo
termine
per
la
presentazione
di
ulteriori
proposte
emendative.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
infine
rinviato.
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
1070
Art.
1
1.1
CAPPELLETTI,
AIROLA,
GIARRUSSO,
BUCCARELLA
Sopprimere
l'articolo.
1.2
SUSTA,
DELLA
VEDOVA
Sostituire
l'articolo
con
il
seguente:
«Art.
1
(Modifiche
all'articolo
2
ed
abrogazione
dell'articolo
3,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
''1.
Chi
ha
subìto
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
da
un
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
deve
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali'';
b)
i
commi
2
e
3
sono
abrogati.
2.
L'articolo
3
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
è
abrogato».
Conseguentemente
sopprimere
l'articolo
2.
1.3
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma
sostituire
il
secondo
e
il
terzo
periodo
con
i
seguenti:
«Salvo
il
caso
di
ignoranza
inevitabile,
come
definita
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
24
marzo
1988,
n.
364,
gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
civili
e
penali,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applicano
gli
articoli
da
1
a
5
e
da
9
a
14
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni,
nonché
gli
articoli
da
6
a
9
della
medesima
legge,
relativi
al
giudizio
di
rivalsa
contro
il
magistrato,
nei
casi
di
atti
o
provvedimenti
di
cui
al
secondo
periodo
del
presente
comma
che
incidono
sulla
libertà
personale».
1.4
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65
»,
nel
terzo
comma
sostituire
il
secondo
e
il
terzo
periodo
con
i
seguenti:
«Salvo
il
caso
di
ignoranza
inevitabile,
come
definita
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
24
marzo
1988,
n.
364,
gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
civili
e
penali,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applica
la
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni».
1.5
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma
sopprimere
il
terzo
periodo.
1.6
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
44