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terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea''.
2.
Ai
sensi
dell'articolo
17,
comma
12,
della
legge
31
dicembre
2009,
n.
196,
il
Ministro
della
giustizia
provvede
al
monitoraggio
degli
oneri
di
cui
al
presente
articolo
e
riferisce
in
merito
al
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze.
Nel
caso
si
verifichino,
o
siano
in
procinto
di
verificarsi
scostamenti,
il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze,
sentito
il
Ministro
della
giustizia,
provvede,
con
proprio
decreto,
alla
riduzione,
nella
misura
necessaria
alla
copertura
finanziaria
del
maggior
onere
risultante
dall'attività
di
monitoraggio,
delle
dotazioni
finanziarie
di
parte
corrente
iscritte,
nell'ambito
delle
spese
rimodulabili
di
cui
all'articolo
21,
comma
5,
lettera
b),
della
legge
n.
196
del
2009,
nel
programma
''Giustizia
civile
e
penale''
della
missione
''Giustizia''
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
della
giustizia.
Il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
riferisce
senza
ritardo
alle
Camere
con
apposita
relazione
in
merito
alle
cause
degli
scostamenti
e
all'adozione
delle
misure
di
cui
al
secondo
periodo».
2.3
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
2»,
nel
secondo
comma
sostituire
le
parole:
«Interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove
fatta
eccezione
per
gli»,
con
le
seguenti:
«di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.
Dà
luogo
a
responsabilità
la
violazione
di».
2.4
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
la
lettera
a),
è
sostituita
dalla
seguente:
«a)
la
inescusabilità
dell'errore
di
diritto».
2.5
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
alla
lettera
b),
la
parola:
«incontrastabilmente»
è
soppressa.
2.6
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
alla
lettera
c),
la
parola:
«incontrastabilmente»
è
soppressa.
2.7
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»
il
comma
3-‐ bis,
è
sostituito
dal
seguente:
''3-‐bis.
Ai
fini
delle
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
una
violazione
manifesta
del
diritto
ai
sensi
della
lettera
a)
del
comma
3,
tenuto
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
controversia
sottoposta
al
suo
sindacato
con
particolare
riferimento
al
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
al
carattere
intenzionale
della
violazione,
alla
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto.
In
caso
di
violazione
del
diritto
dell'Unione
europea,
si
deve
tener
conto
se
il
giudice
abbia
ignorato
la
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
non
abbia
osservato
l'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea''».
2.0.1
CARDIELLO
Dopo
l'articolo
inserire
il
seguente:
«Art.
2-‐bis.
1.
L'esecutività
delle
sentenze
di
condanna
rese
nell'ambito
della
giurisdizione
ordinaria,
amministrativa,
tributaria
e
contabile
di
ultima
istanza,
escluse
quelle
della
giurisdizione
penale,
ove
siano
state
sollevate
o
decise
questioni
inerenti
l'applicazione
delle
norme
della
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo
e
della
Carta
dei
diritti
fondamentali
dell'Unione
europea
è
automaticamente
sospesa
in
caso
di
ricorso
individuale
proposto
innanzi
alla
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo.
Gli
effetti
della
sospensione
permangono
sino
alla
decisione,
se
negativa,
della
Corte
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