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P. 48
«Art.
6-‐bis
1.
All'articolo
8,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
nel
comma
2,
le
parole:
''pari
al
terzo''
sono
sostituite
con
le
seguenti:
''pari
ad
un
mezzo''».
Conseguentemente
al
comma
3
le
parole:
«Le
disposizioni
del
comma
3
si
applicano
anche
agli
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie.
Per
essi
la
misura
della
rivalsa
è
calcolata
in
rapporto
allo
stipendio
iniziale
annuo,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
che
compete
al
magistrato
di
tribunale»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«Ai
soggetti
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie,
la
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
al
terzo
di
una
annualità
dello
stipendio.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
La
misura
della
rivalsa
è
calcolata
in
rapporto
allo
stipendio
iniziale
annuo,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
che
compete
al
magistrato
di
tribunale».
6.0.2
CARDIELLO
Dopo
l'articolo,
inserire
il
seguente:
«Art.
6-‐bis.
(Modifiche
all'articolo
1
della
legge
24
dicembre
2007,
n.
244)
1.
All'articolo
1,
comma
143,
della
legge
24
dicembre
2007,
n.
244,
le
parole:
''di
cui
all'articolo
322-‐ter
del
codice
penale''
sono
sostituite
dalle
seguenti:
''di
cui
all'articolo
316
del
codice
di
procedura
penale''».
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
94
(pom.)
del
05/03/2014
Riprende
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
dell'11
febbraio.
Il
presidente
PALMA
ricorda
che
era
stato
fissato
un
nuovo
termine
per
la
presentazione
di
ulteriori
proposte
emendative
per
la
giornata
del
17
febbraio.
Rispetto
agli
emendamenti
già
pubblicati
in
allegato
al
resoconto
della
seduta
dell'11
febbraio
sono
pervenute
trenta
nuove
proposte
emendative.
Il
Presidente
invita
i
proponenti
a
illustrare
gli
emendamenti
presentati,
tutti
pubblicati
in
allegato.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
illustra
l'emendamento
1.200,
che
reca
un
articolo
da
premettere
all'articolo
1
ed
esplicita
l'oggetto
e
le
finalità
del
disegno
di
legge.
Nessun
altro
chiedendo
di
intervenire,
i
restanti
emendamenti
si
intendono
illustrati.
Il
presidente
PALMA
propone
di
procedere
alla
votazione
del
solo
emendamento
1.200
il
quale,
limitandosi
a
prevedere
unicamente
l'oggetto
e
le
finalità
del
disegno
di
legge
in
titolo
e
non
recando
oneri
per
le
finanze
dello
Stato,
può
essere
esaminato
anche
in
mancanza
dei
prescritti
pareri
della
1a
e
della
5a
Commissione
permanente.
L'acquisizione
dei
pareri
sui
restanti
emendamenti
e
la
loro
votazione
dovranno
essere,
invece,
rinviati
ad
altra
seduta.
Sulla
proposta
del
Presidente
conviene
la
Commissione.
Acquisito
l'orientamento
favorevole
del
rappresentante
del
Governo
sull'emendamento
1.200
presentato
dal
relatore
Buemi,
verificata
la
presenza
del
numero
legale,
la
proposta
emendativa
viene
posta
in
votazione
e
risulta
approvata.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
1070
Art.
1
1.200
IL
RELATORE
All'articolo
premettere
il
seguente:
«Art.
01
(Oggetto
e
finalità)
1.
La
presente
legge
introduce
disposizioni
volte
a
modificare
le
norme
sull'ordinamento
giudiziario,
di
cui
al
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni,
nonché
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
al
fine
di
rendere
effettiva
la
disciplina
che
regola
la
responsabilità
civile
dello
Stato
e
dei
magistrati,
anche
alla
luce
dell'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
europea.»
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