Page 49 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 49
1.1
CAPPELLETTI,
AIROLA,
GIARRUSSO,
BUCCARELLA
Sopprimere
l'articolo.
1.100
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS
Sopprimere
l'articolo.
1.2
SUSTA,
DELLA
VEDOVA
Sostituire
l'articolo
con
il
seguente:
«Art.
1
(Modifiche
all'articolo
2
ed
abrogazione
dell'articolo
3,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
''1.
Chi
ha
subìto
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
da
un
magistrato
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
deve
agire
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali'';
b)
i
commi
2
e
3
sono
abrogati.
2.
L'articolo
3
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
è
abrogato».
Conseguentemente
sopprimere
l'articolo
2.
1.101
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS
Sopprimere
il
comma
1.
1.102
PALMA
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
lettera
a),
nel
secondo
comma,
dopo
la
parola:
«assicura»
sono
inserite
le
seguenti:
«,
anche
mediante
devoluzione
alle
sezioni
unite
delle
questioni
controverse».
1.103
PALMA
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma,
sono
soppresse
le
parole
da:
«salvo
il
caso»
fino
alle
seguenti:
«24
marzo
1988,
n.
364».
1.104
LUMIA,
CASSON,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma,
il
secondo
e
il
terzo
periodo
sono
sostituiti
con
i
seguenti:
«Gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo
dalla
giurisprudenza
delle
Sezioni
unite
della
Corte
suprema
di
cassazione,
senza
motivarne
le
ragioni
o
con
motivazioni
manifestamente
contraddittorie,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applicano
gli
articoli
da
1
a
5
e
da
9
a
14
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni,
nonché
gli
articoli
da
6
a
9
della
medesima
legge,
relativi
al
giudizio
di
rivalsa
contro
il
magistrato,
nei
casi
di
atti
o
provvedimenti
di
cui
al
secondo
periodo
del
presente
comma
che
incidono
sulla
libertà
personale».
1.3
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma
il
secondo
e
il
terzo
periodo
sono
sostituiti
con
i
seguenti:
«Salvo
il
caso
di
ignoranza
inevitabile,
come
definita
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
24
marzo
1988,
n.
364,
gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
civili
e
penali,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applicano
gli
articoli
da
1
a
5
e
da
9
a
14
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni,
nonché
gli
articoli
da
6
a
9
della
medesima
legge,
relativi
al
giudizio
di
rivalsa
contro
il
magistrato,
nei
casi
di
atti
o
provvedimenti
di
cui
al
secondo
periodo
del
presente
comma
che
incidono
sulla
libertà
personale».
1.105
LUMIA,
CASSON,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
49