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P. 50
comma,
il
secondo
e
il
terzo
periodo
sono
sostituiti
con
i
seguenti:
«Gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo
dalla
giurisprudenza
delle
Sezioni
unite
della
Corte
suprema
di
cassazione,
senza
motivarne
le
ragioni
o
con
motivazioni
manifestamente
contraddittorie,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applica
la
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni.».
1.4
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65
»,
nel
terzo
comma
il
secondo
e
il
terzo
periodo
sono
sostituiti
con
i
seguenti:
«Salvo
il
caso
di
ignoranza
inevitabile,
come
definita
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
24
marzo
1988,
n.
364,
gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
civili
e
penali,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applica
la
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni».
1.106
PALMA
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma,
secondo
e
terzo
periodo,
sono
soppresse
le
parole
da:
«secondo
la
disciplina»
fino
alle
seguenti:
«e
successive
modificazioni».
1.5
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma
è
soppresso
il
terzo
periodo.
1.107
LUMIA,
CASSON,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
2,
capoverso
«2-‐bis»,
il
secondo
periodo
è
sostituito
con
il
seguente:
«Le
previsioni
di
cui
agli
articoli
da
1
a
5
e
da
9
a
14
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni
nei
casi
di
atti
e
di
provvedimenti
giudiziari
di
magistrati
che,
contro
il
parere
positivo
espresso
dal
pubblico
ministero
ai
sensi
del
primo
periodo,
abbiano
disatteso
senza
motivarne
le
ragioni
o
con
motivazioni
manifestamente
contraddittorie,
la
richiesta,
avanzata
da
una
parte,
di
rinvio
pregiudiziaIe
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
ed
abbiano
determinato
una
manifesta
violazione
del
diritto
europeo.
Gli
articoli
da
6
a
9
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
relativi
al
giudizio
di
rivalsa
contro
il
magistrato,
si
applicano
nei
casi
di
atti
o
provvedimenti
di
cui
al
secondo
periodo
del
presente
comma
che
incidono
sulla
libertà
personale».
1.6
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
2,
capoverso
«2-‐bis»,
il
secondo
periodo
è
sostituito
con
il
seguente:
«Le
previsioni
di
cui
agli
articoli
da
1
a
5
e
da
9
a
14
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni
nei
casi
di
atti
e
di
provvedimenti
giudiziari
di
magistrati
che,
contro
il
parere
positivo
espresso
dal
pubblico
ministero
ai
sensi
del
primo
periodo,
abbiano
disatteso
la
richiesta,
avanzata
da
una
parte,
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea.
Gli
articoli
da
6
a
9
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
relativi
al
giudizio
di
rivalsa
contro
il
magistrato,
si
applicano
nei
casi
di
atti
o
provvedimenti
di
cui
al
secondo
periodo
del
presente
comma
che
incidono
sulla
libertà
personale».
1.108
LUMIA,
CASSON,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
2,
capoverso
«2-‐bis»,
il
secondo
periodo
è
sostituito
con
il
seguente:
«Le
previsioni
di
cui
alla
legge
13
aprile
1988,
n.
50