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117,
e
successive
modificazioni
si
applicano
nei
casi
di
atti
e
di
provvedimenti
giudiziari
di
magistrati
che,
contro
il
parere
positivo
espresso
dal
pubblico
ministero
ai
sensi
del
primo
periodo,
abbiano
disatteso,
senza
motivarne
le
ragioni
o
con
motivazioni
manifestamente
contraddittorie,
la
richiesta,
avanzata
da
una
parte,
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
ed
abbiano
determinato
una
manifesta
violazione
del
diritto
europeo».
1.7
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
2,
capoverso
«2-‐bis»,
il
secondo
periodo
è
sostituito
con
il
seguente:
«Le
previsioni
di
cui
alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni
si
applicano
nei
casi
di
atti
e
di
provvedimenti
giudiziari
di
magistrati
che,
contro
il
parere
positivo
espresso
dal
pubblico
ministero
ai
sensi
del
primo
periodo,
abbiano
disatteso
la
richiesta,
avanzata
da
una
parte,
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea».
1.8
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
2,
capoverso
«2-‐bis»,
secondo
periodo
apportare
le
seguenti
modificazioni:
a)
dopo
le
parole:
«Le
previsioni
di
cui
al
secondo»,
sono
soppresse
le
seguenti:
«e
terzo»
b)
sono
sostituite
le
parole:
«ai
magistrati
autori
degli
atti
e
dei»,
con
le
seguenti:
«agli
atti
ed
ai».
Art.
2
2.1
AIROLA,
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
Sopprimere
l'articolo.
2.2
STEFANI,
BITONCI
Sostituire
l'articolo
con
il
seguente:
«Art.
2.
(Modifiche
alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
''1.
Chi
ha
subìto
un
danno
ingiusto
per
effetto
di
un
comportamento,
di
un
atto
o
di
un
provvedimento
giudiziario
posto
in
essere
dal
magistrato
in
violazione
manifesta
del
diritto
o
con
dolo
o
colpa
grave
nell'esercizio
delle
sue
funzioni
ovvero
per
diniego
di
giustizia
può
agire
centro
lo
Stato
e
contro
il
soggetto
riconosciuto
colpevole
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni
patrimoniali
e
anche
di
quelli
non
patrimoniali.
Costituisce
dolo
il
carattere
intenzionale
della
violazione
del
diritto'';
b)
il
comma
2,
è
sostituito
dal
seguente:
''2.
Salvo
i
casi
previsti
dai
commi
3
e
3-‐bis
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove'';
c)
dopo
il
comma
3,
è
inserito
il
seguente:
''3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
una
violazione
manifesta
del
diritto
ai
sensi
del
comma
1,
deve
essere
valutato
se
il
giudice
abbia
tenuto
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
controversia
sottoposta
al
suo
sindacato
con
particolare
riferimento
al
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
al
carattere
intenzionale
della
violazione,
alla
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto.
In
caso
di
violazione
del
diritto
dell'Unione
europea,
si
deve
tener
conto
se
il
giudice
abbia
ignorato
la
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
non
abbia
osservato
l'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea''.
2.
Ai
sensi
dell'articolo
17,
comma
12,
della
legge
31
dicembre
2009,
n.
196,
il
Ministro
della
giustizia
provvede
al
monitoraggio
degli
oneri
di
cui
al
presente
articolo
e
riferisce
in
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