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P. 53
«determinata
da
negligenza
inescusabile».
2.111
MALAN
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
lettera
c),
è
soppressa
la
parola:
«inescusabile».
2.6
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
alla
lettera
c),
la
parola:
«incontrastabilmente»
è
soppressa.
2.112
PALMA
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
terzo
comma,
lettera
d),
dopo
le
parole:
«senza
motivazione»
sono
inserite
le
seguenti:
«o
con
motivazione
apparente
o
con
motivazione
in
grave
contrasto
con
gli
elementi
di
fatto
risultanti
dagli
atti
del
procedimento
o
del
processo».
2.7
STEFANI,
BITONCI
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
1»
il
comma
3-‐ bis,
è
sostituito
dal
seguente:
«3-‐bis.
Ai
fini
delle
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
una
violazione
manifesta
del
diritto
ai
sensi
della
lettera
a)
del
comma
3,
tenuto
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
controversia
sottoposta
al
suo
sindacato
con
particolare
riferimento
al
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
al
carattere
intenzionale
della
violazione,
alla
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto.
In
caso
di
violazione
del
diritto
dell'Unione
europea,
si
deve
tener
conto
se
il
giudice
abbia
ignorato
la
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
non
abbia
osservato
l'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
2.113
PALMA
Al
comma
2,
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
la
parola:
«manifesta»
è
sostituita
dalla
seguente:
«grave».
2.0.1
CARDIELLO
Dopo
l'articolo
inserire
il
seguente:
«Art.
2-‐bis.
1.
L'esecutività
delle
sentenze
di
condanna
rese
nell'ambito
della
giurisdizione
ordinaria,
amministrativa,
tributaria
e
contabile
di
ultima
istanza,
escluse
quelle
della
giurisdizione
penale,
ove
siano
state
sollevate
o
decise
questioni
inerenti
l'applicazione
delle
norme
della
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo
e
della
Carta
dei
diritti
fondamentali
dell'Unione
europea
è
automaticamente
sospesa
in
caso
di
ricorso
individuale
proposto
innanzi
alla
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo.
Gli
effetti
della
sospensione
permangono
sino
alla
decisione,
se
negativa,
della
Corte
europea
sulla
ricevibilità
del
ricorso,
resa
ai
sensi
del
combinato
disposto
dell'articolo
35
della
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo
e
degli
articoli
52,
53
e
54
del
regolamento
di
procedura
della
Corte
europea,
o
in
mancanza
sino
alla
definizione
del
giudizio».
2.0.2
BARANI
Dopo
l'articolo
inserire
il
seguente:
(pom.)
del
05/03/2014
«Art.
2-‐bis.
«1.
L'esecutività
delle
sentenze
di
condanna
rese
nell'ambito
della
giurisdizione
ordinaria,
amministrativa,
tributaria
e
contabile
di
ultima
istanza,
escluse
quelle
della
giurisdizione
penale,
ove
siano
state
sollevate
e/o
decise
questioni
inerenti
l'applicazione
delle
norme
della
Convenzione
europea
dei
diritti
dell'uomo
e/o
di
diritti
dell'Unione
europea
è
automaticamente
sospesa
in
caso
di
ricorso
individuale
proposto
innanzi
alla
CEDU.
Gli
effetti
della
sospensione
permangono
sino
alla
decisione
se
negativa
della
Corte
europea
sulla
ricevibilità
del
ricorso,
resa
ai
sensi
del
combinato
disposto
dell'articolo
35
CEDU
e
degli
articoli
52,
53
e
54
del
regolamento
di
procedura
della
Corte
europea,
o
in
mancanza
sino
alla
definizione
del
giudizio».
2.0.3
53