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P. 55
6.0.1
STEFANI,
BITONCI
Dopo
l'articolo,
inserire
il
seguente:
«Art.
6-‐bis.
1.
All'articolo
8,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2,
le
parole:
''pari
al
terzo''
sono
sostituite
con
le
seguenti:
''pari
ad
un
mezzo''».
Conseguentemente
al
comma
3
la
frase:
«Le
disposizioni
del
comma
3
si
applicano
anche
agli
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie.
Per
essi
la
misura
della
rivalsa
è
calcolata
in
rapporto
allo
stipendio
iniziale
annuo,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
che
compete
al
magistrato
di
tribunale»
è
sostituita
dalla
seguente:
«Ai
soggetti
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie,
la
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
al
terzo
di
una
annualità
dello
stipendio.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
La
misura
della
rivalsa
è
calcolata
in
rapporto
allo
stipendio
iniziale
annuo,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
che
compete
al
magistrato
di
tribunale».
6.0.2
CARDIELLO
Dopo
l'articolo,
inserire
il
seguente:
«Art.
6-‐bis.
(Modifiche
all'articolo
1
della
legge
24
dicembre
2007,
n.
244)
1.
All'articolo
1,
comma
143,
della
legge
24
dicembre
2007,
n.
244,
le
parole:
''di
cui
all'articolo
322-‐ter
del
codice
penale''
sono
sostituite
dalle
seguenti:
''di
cui
all'articolo
316
del
codice
di
procedura
penale''».
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
97
(pom.)
del
12/03/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
del
5
marzo.
Il
PRESIDENTE
invita
il
relatore
e
il
rappresentante
del
Governo
ad
esprimere
il
proprio
orientamento
sugli
emendamenti
riferiti
all'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070,
adottato
come
testo
base,
già
pubblicati
in
allegato
al
resoconto
della
seduta
del
5
marzo.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐
PSI-‐MAIE)
esprime
parere
contrario
sugli
emendamenti
1.1,
1.100,
1.2,
1.101,
1.104,
1.3,
1.4,
1.106,
1.5,
1.107,
1.6,
1.108,
1.7
e
1.8.
Esprime
parere
favorevole
sull'emendamento
1.102
e
sull'emendamento
1.103;
con
riguardo
all'emendamento
1.105
esprime
parere
favorevole
alla
condizione
che
il
senatore
Lumia
provveda
a
riformularne
il
testo.
Propone,
al
riguardo,
di
espungere
il
riferimento
alle
motivazioni
manifestamente
contraddittorie
e
di
rafforzare
la
formula
che
fonda
la
responsabilità
civile
per
mancanza
di
motivazione,
nel
caso
in
cui
il
magistrato
si
discosti
dall'orientamento
giurisprudenziale
delle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.
Presenta
quindi
la
proposta
emendativa
1.300,
in
base
alla
quale
al
comma
2,
capoverso
2-‐bis,
il
secondo
periodo
viene
soppresso.
Il
vice
ministro
COSTA
esprime
parere
conforme
a
quello
del
relatore
salvo
che
sull'emendamento
1.103
sul
quale
il
parere
del
Governo
è
contrario;
sull'emendamento
1.300
del
relatore,
il
parere
è
favorevole.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
ritira
gli
emendamenti
1.104,
1.3,
1.4,
1.5,
1.107,
1.6,
1.108,
1.7
e
1.8
e
accoglie
l'invito
del
relatore
a
riformulare
l'emendamento
1.105
in
un
testo
2,
pubblicato
in
allegato.
Con
riferimento
all'emendamento
1.105
(testo
2)
il
presidente
PALMA
(FI-‐PdL
XVII),
evidenzia
come
sia
decisivo
disciplinare
anche
gli
oneri
motivazionali
necessari
a
discostarsi
dagli
orientamenti
giurisprudenziali
delle
singole
sezioni
della
Suprema
Corte
di
Cassazione,
il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
ritiene
che
si
possa
far
ricorso
alla
giurisprudenza
del
Consiglio
superiore
della
magistratura
in
materia
disciplinare
per
enucleare
i
criteri
che
legittimano
il
discostamento
dalle
decisioni
e
dagli
argomenti
della
Corte
di
Cassazione,
senza
incorrere
nelle
conseguenze
di
responsabilità
civile;
infine,
il
senatore
CASSON
(PD)
ritiene
che
la
formulazione
di
una
tale
disposizione
sia
particolarmente
ardua
e
rischi
di
determinare
incertezze
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