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applicative
e
dubbi
interpretativi
che
sarebbe
bene
evitare.
Si
passa
all'espressione
dei
pareri
sugli
emendamenti
riferiti
all'articolo
2.
Il
presidente
PALMA
dichiara
improponibili
gli
emendamenti
aggiuntivi
2.0.3,
2.0.4
per
estraneità
all'oggetto
del
disegno
di
legge.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
esprime
parere
contrario
su
tutti
gli
emendamenti,
a
eccezione
dell'emendamento
2.106
sul
quale
il
parere
è
favorevole,
e
degli
emendamenti
2.107
e
2.111,
sui
quali
si
rimette
alla
Commissione.
Il
vice
ministro
COSTA
esprime
parere
contrario
su
tutti
gli
emendamenti
riferiti
all'articolo
2.
Si
passa
agli
emendamenti
riferiti
all'articolo
3.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
esprime
parere
contrario
su
tutti
gli
emendamenti
ad
eccezione
dell'emendamento
4.1
sul
quale
si
rimette
alla
Commissione.
Il
vice
ministro
COSTA
esprime
parere
conforme
a
quello
del
relatore;
sull'emendamento
4.1,
invece,
esprime
parere
favorevole.
Con
riguardo
agli
emendamenti
riferiti
all'articolo
5,
il
relatore
esprime
parere
contrario
su
tutti
gli
emendamenti
ad
eccezione
della
proposta
5.0.100,
sulla
quale
il
parere
è
favorevole.
Il
vice
ministro
COSTA
esprime
orientamento
conforme
ai
pareri
espressi
dal
relatore
con
la
sola
eccezione
dell'emendamento
5.0.100,
rispetto
al
quale
auspica
che
esso
sia
posto
in
votazione
per
parti
separate.
In
tal
caso,
esprime
parere
contrario
sulla
sostituzione
dello
Stato
con
il
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
nell'esercizio
dell'azione
di
rivalsa;
esprime
invece
avviso
favorevole
sull'esplicito
riferimento
all'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
regresso.
Il
presidente
PALMA
dichiara
improponibile
l'emendamento
6.0.2,
estraneo
all'oggetto
dei
disegni
di
legge
in
esame.
Sugli
emendamenti
6.1,
6.100
e
6.101
il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐
PSI-‐
MAIE)
e
il
vice
ministro
COSTA
esprimono
parere
contrario.
Sull'emendamento
6.0.1
il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐PSI-‐MAIE)
invita
i
proponenti
a
riformulare
la
proposta
correggendo
l'errato
riferimento
al
comma
2,
previsto
nella
prima
parte
della
proposta
emendativa.
Con
questa
modifica,
esprime
parere
favorevole.
Il
vice
ministro
COSTA
chiede
a
sua
volta
ai
proponenti
di
modificare
il
testo
dell'emendamento,
sopprimendo
la
seconda
parte,
relativa
ai
soggetti
estranei
che
partecipano
all'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie.
Qualora
la
proposta
emendativa
fosse
così
modificata,
si
rimetterebbe
alla
Commissione.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
1070
Art.
1
1.105
(testo
2)
LUMIA,
CASSON,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
65»,
nel
terzo
comma,
il
secondo
e
il
terzo
periodo
sono
sostituiti
con
i
seguenti:
«Gli
atti
ed
i
provvedimenti
dei
restanti
giudici
ordinari,
che
nell'esercizio
delle
rispettive
funzioni
si
discostino
dall'interpretazione
della
legge,
espressa
ai
sensi
del
primo
periodo
dalla
giurisprudenza
delle
Sezioni
unite
della
Corte
suprema
di
cassazione,
senza
motivarne
specificamente
le
ragioni,
legittimano
la
proposizione
dell'azione
contro
lo
Stato
per
ottenere
il
risarcimento
dei
danni.
In
tali
casi
si
applica
la
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
e
successive
modificazioni.».
1.300
BUEMI
Al
comma
2,
capoverso
"2-‐bis"
sopprimere
il
secondo
periodo.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
101
(pom.)
del
03/04/2014
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