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giudizi
critici
formulati,
il
Gruppo
del
Partito
democratico
ha
ritirato
gli
emendamenti
modificativi
dell'articolo
1
del
disegno
di
legge
ad
eccezione
della
proposta
1.105
(testo
2),
sulla
quale,
peraltro,
si
sono
espressi
favorevolmente
sia
il
Governo
che
il
relatore.
Per
quanto
concerne
poi
l'assenza
del
relatore,
osserva
come
tali
funzioni
possano
essere
svolte,
in
via
sostitutiva,
dal
Presidente.
Il
senatore
GIARRUSSO
(M5S)
interviene
per
dichiarazione
di
voto
in
dissenso
precisando
come
le
norme
previste
dall'articolo
1
del
disegno
di
legge
in
titolo
rischino
di
determinare
ulteriori
rallentamenti
nei
tempi
di
definizione
dei
processi.
Sembra,
infatti,
volersi
introdurre
una
sorta
di
vincolatività
del
giudizio
per
cassazione
nei
riguardi
degli
orientamenti
degli
altri
gradi
di
giurisdizione
ordinaria
che,
senza
gli
opportuni
correttivi,
aprirebbe
contraddizioni
e
disfunzionalità
significative
nell'intero
sistema
giudiziario.
Per
tali
ragioni,
manifesta
la
sua
determinazione
a
riesaminare
l'intera
portata
dell'articolo
1.
Se
ciò
non
fosse
possibile,
allora
la
soppressione
dell'articolo
appare
l'unica
soluzione
ragionevole.
Nessun
altro
chiedendo
di
intervenire
per
dichiarazione
di
voto,
verificata
la
presenza
del
numero
legale,
gli
identici
emendamenti
1.1
e
1.100
sono
posti
in
votazione
e
risultano
approvati.
Il
PRESIDENTE
dispone
una
breve
sospensione
per
valutare
gli
effetti
dell'approvazione
degli
emendamenti
1.1
e
1.100
sulle
restanti
proposte
emendative
e
sul
complesso
della
portata
normativa
del
testo.
La
seduta
sospesa
alle
ore
15,20,
è
ripresa
alle
ore
15,30.
Il
PRESIDENTE
rende
noto
che
in
virtù
dell'approvazione
delle
identiche
proposte
emendative
1.1
e
1.100,
volte
a
sopprimere
l'articolo
1
del
disegno
di
legge
n.
1070,
risultano
preclusi
tutti
gli
emendamenti
riferiti
all'articolo
1.
Vi
è
da
considerare
la
sola
eccezione
dell'emendamento
1.2
del
senatore
Susta,
al
quale
è
consentito
di
poter
riformulare
la
proposta,
dal
momento
che
essa,
in
realtà,
si
riferisce
direttamente
al
contenuto
proprio
dell'articolo
2
del
testo.
Qualora
il
senatore
Susta
non
provveda
alla
riformulazione,
si
intenderà
che
i
proponenti
abbiano
inteso
rinunziare
alla
proposta
emendativa.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
119
(pom.)
del
10/06/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
del
29
aprile.
Il
presidente
PALMA
ricorda
alla
Commissione
che,
in
conseguenza
dell'approvazione
delle
identiche
proposte
emendative
1.1
e
1.100,
soppressive
dell'articolo
1
del
disegno
di
legge
1070
era
stato
consentito
al
senatore
Susta
di
riformulare
l'emendamento
1.2
in
ragione
del
fatto
che
tale
proposta
-‐
formalmente
preclusa-‐
risulta
certamente
riferibile
al
contenuto
proprio
all'articolo
2
del
disegno
di
legge.
Tuttavia,
non
essendo
pervenuta
nessuna
proposta
di
riformulazione
e
non
essendo
presente
il
senatore
Susta,
l'emendamento
1.2
deve
considerarsi
decaduto.
Si
passa
quindi
all'esame
delle
proposte
emendative
riferite
all'articolo
2.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE),
in
seguito
alla
soppressione
dell'articolo
1,
riformula
il
parere
reso
sull'emendamento
2.2,
prospettandone
alla
senatrice
Stefani
una
possibile
riformulazione.
Il
senatore
CASSON
(PD)
ritiene
che
la
proposta
di
riformulazione,
nei
termini
sommariamente
illustrati
dal
relatore,
costituisce
nei
fatti
la
presentazione
di
una
nuova
e
autonoma
proposta
che
ha
soltanto
limitata
attinenza
al
testo
dell'emendamento
2.2.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
condivide
l'osservazione
testé
svolta
precisando
peraltro
che,
ove
approvato,
tale
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