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osservazioni
critiche
sull'approvazione
dell'emendamento
in
materia
di
responsabilità
civile
dei
magistrati
presso
l'altro
ramo
del
Parlamento,
rileva
che
esso
era
riferito
al
disegno
di
legge
per
l'adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
europea,
con
particolare
riferimento,
quindi,
alla
disciplina
volta
a
far
fronte
alle
procedure
di
infrazione.
In
ogni
caso,
quando
tale
disegno
di
legge
sarà
trasmesso
al
Senato,
la
Commissione
potrà
far
ricorso
a
tutti
gli
istituti
previsti
dal
Regolamento
per
garantire
che
questa
Assemblea
possa
approvare
una
disciplina
coerente
sul
piano
sistematico.
Nelle
more,
auspica
che
la
Commissione
bilancio
esprima
entro
breve
tempo
il
parere
sulle
nuove
proposte
emendative
riferite
al
disegno
di
legge
n.
1070
e
connessi,
affinché
possa
portarsene
a
compimento
l'esame,
già
fruttuosamente
avanzato.
Il
senatore
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII)
domanda
al
rappresentante
del
Governo
di
fornire
dati
aggiornati
e
analitici
sull'ammontare
dei
costi
sostenuti
dallo
Stato
a
titolo
di
risarcimento
del
danno
ingiusto
derivante
da
provvedimenti
giudiziari.
Il
vice
ministro
COSTA,
pur
rilevando
che
il
Governo
ha
già
trasmesso
i
rilievi
e
i
dati
cui
sembra
riferirsi
il
senatore
Falanga,
manifesta
la
propria
disponibilità
ad
accedere
a
questa
ulteriore
richiesta.
In
seguito
ad
un
richiamo
all'ordine
rivolto
da
parte
del
presidente
PALMA
al
senatore
Falanga,
questi,
in
seguito
ad
un
vivace
scambio
di
vedute
con
la
Presidenza,
abbandona
i
lavori
della
Commissione
in
segno
di
protesta.
Il
presidente
PALMA
stigmatizza
i
toni
delle
lamentele
rivolte
nei
suoi
riguardi
dal
senatore
Falanga
e
ribadisce
che
tra
le
proprie
funzioni
vi
è
anche
quella
di
garantire
un
ordinato
andamento
dei
lavori,
specialmente
quando
le
materie
oggetto
di
trattazione
da
parte
delle
Commissione
presentano
particolari
profili
di
complessità.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
1070
Art.
2
2.1000
BUEMI
Al
comma
1
premettere
il
seguente
«01.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117e
successive
modificazioni,
al
comma
1
le
parole
"che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale"
sono
soppresse.
»
2.1001
BUEMI
Sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
«1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117e
successive
modificazioni,
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
"2.Nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità:
a)
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto,
salvo
quanto
previsto
dal
comma
3
lettera
a)
ed
e);
b)
l'attività
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove,
salvo
quanto
previsto
dal
comma
3
lettere
b)
e
c).".
»
2.1002
BUEMI
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
«2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117e
successive
modificazioni,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
"3.
Costituiscono
colpa
grave,
sanzionata
ai
sensi
del
comma
1:
a)
la
grave
violazione
di
legge,
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto,
o
di
una
sua
circostanza
rilevante,
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto,
o
di
una
sua
circostanza
rilevante,
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
o
senza
motivazione;
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